“Ferma restando la natura giuridica di libera attività d’impresa dell’attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali, nel cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima del 3 ottobre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida nazionali in materia, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo detti accordi piena efficacia”.
Lo stabilisce il comma 953 della Legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018).
Dal 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore della Manovra 2019, “fatta salva la libertà negoziale delle parti, gli accordi medesimi sono rivisti alla luce del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, e segnatamente dei criteri contenuti nell’allegato 2 al medesimo decreto” ("Criteri per l'eventuale fissazione di misure compensative").
Gli importi già erogati e da erogare in favore degli enti locali “concorrono alla formazione del reddito d’impresa del titolare dell’impianto alimentato da fonti rinnovabili”.