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Misure minime consentite per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti: novità nelle Marche

Pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Marche la Legge regionale 17 giugno 2021, n. 11 con modifiche in ambito edilizio e alla normativa urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio

martedì 29 giugno 2021 - Redazione Build News

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Sul Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 48 del 24 giugno scorso è pubblicata la Legge regionale 17 giugno 2021, n. 11 concernente: Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e 20 aprile 2015, n. 17 “Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia”.

La legge regionale prevede la riduzione dei termini per la conclusione dell’iter di approvazione delle varianti al PRG definite non sostanziali. Le modifiche introdotte riducono a 20 e 50 giorni (a seconda dei casi) i precedenti 60 giorni previsti per consentirne l’approvazione da parte delle Giunte comunali.

La seconda modifica apportata riguarda le misure minime consentite per il recupero, ai fini abitativi, dei sottotetti esistenti. Si dispone pertanto che i Comuni possano consentire, nelle zone territoriali omogenee A e B, interventi di recupero dei sottotetti, al netto delle strutture necessarie per l’isolamento termico dei locali, nei limiti di un’altezza media ponderata non inferiore a 2,20 metri, nonché un’altezza minima pari a 1,40 metri nel casi di copertura a falde inclinate, e un’altezza minima non inferiore a 2,20 metri nei casi di coperture piane. L’intervento di recupero deve prevedere idonee opere di isolamento termico, assicurare prestazioni analoghe a quelle derivanti dall’applicazione di norme igienico - sanitarie statali e regionali e non può comunque determinare la creazione di unità immobiliari autonome.

Inoltre, la nuova legge regionale inserisce, dopo il comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 17/2015, il seguente: “3 bis. ,Resta salva la facoltà del Comune di subordinare la realizzazione degli interventi previsti in questo articolo al reperimento di spazi per parcheggi privati in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione soggetta al recupero ovvero, in caso di accertata impossibilità di reperire spazi idonei, al pagamento di una somma equivalente al valore delle aree destinate a tali parcheggi.”.

In allegato la legge regionale n. 11/2021

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