L'articolo 29 della bozza (datata 13 novembre 2020) del Disegno di legge di bilancio 2021 si propone di introdurre alcune modifiche al funzionamento degli strumenti di garanzia varati a supporto della liquidità delle imprese compromessa dalle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 adottate a partire dal mese di marzo del 2020.
Il comma 1 – spiega la relazione illustrativa – novella l’articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23. Alla lettera a) si introduce nell’ordinamento nazionale la proroga del regime di deroga alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato conformemente a quanto stabilito dalla Comunicazione della Commissione (2020/C 340 I/01), recante la quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.
Conformemente alle previsioni della Comunicazione della Commissione (2020/C 340 I/01), recante “Quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine e a causa del perdurare dell’emergenza Covid 19 e dei relativi effetti negativi sul sistema economico, si estende pertanto al 30 giugno 2021 l’efficacia delle disposizioni di cui dall’art. 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. “Garanzia Italia”).
La norma proposta, attraverso il combinato disposto delle disposizioni di cui al proposto comma 1, lettere b) e c) e di cui al comma 2, amplia, in linea con l’operatività del Fondo Centrale di garanzia, l’ambito di intervento del sistema di garanzie disciplinato dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. “Garanzia Italia”) per consentire il rilascio di garanzie anche in relazione a finanziamenti destinati in quota parte alla rinegoziazione/consolidamento di finanziamenti esistenti.
Tale ampliamento è finalizzato ad assicurare la necessaria liquidità alle imprese colpite dall’epidemia COVID-19 consentendo loro di poter impiegare lo strumento di Garanzia Italia anche per rinegoziare/consolidare indebitamenti esistenti purché il finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione. Coerentemente, nelle richiamate ipotesi di rinegoziazione/consolidamento, si propone di specificare che: (a) il relativo utilizzo deve essere subordinato alla presenza di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo (inclusivo del costo della garanzia) e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione/consolidamento; e (b) la relativa erogazione, qualora relativa alla quota destinata al consolidamento/rinegoziazione di finanziamenti erogati dai medesimi soggetti finanziatori ai sensi dell’articolo 1, comma 1, potrà non avvenire su apposito conto corrente così da consentire alla banca di effettuare eventuali compensazioni tra importi a debito e a credito.
Le modifiche proposte ampliano l’ambito operativo dello strumento Garanzia Italia al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese colpite dall’epidemia COVID-19 consentendo loro di poter accedere a strumenti alternativi al finanziamento bancario, quali le cessioni del credito anche senza garanzie di solvenza e rappresenta, pertanto, uno strumento di supporto complementare rispetto alle garanzie che SACE può prestare rispetto ai finanziamenti bancari o ai titoli di debito/strumenti finanziari. Al fine di contrastare efficacemente gli effetti economici dall’epidemia COVID-19 sulle imprese e limitare l’indebitamento delle stesse, si propone pertanto l’allargamento della garanzia pubblica alle cessioni di credito pro soluto, che consentirebbe di anticipare e assicurare i flussi monetari relativi alla transazione commerciale adottando un approccio flessibile che si adatti alla dinamica del fatturato, senza gravare il bilancio dell’impresa cedente di ulteriori debiti finanziari.
Al comma 3 si propone l’inserimento di un nuovo articolo 1-bis.1 al fine di consentire alle imprese di medie dimensioni, cioè con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499, di poter accedere allo strumento Garanzia Italia alle medesime condizioni agevolate offerte a tale tipologia di imprese dal Fondo Centrale di garanzia, e segnatamente concessione delle garanzie a titolo gratuito, percentuale di copertura del 90 per cento e importo massimo dei finanziamenti fissato a 5 milioni di euro. Come noto l’operatività del Fondo Centrale di garanzia rispetto alle imprese di medie dimensioni è stata introdotta con decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, per un periodo di tempo limitato in scadenza al 31 dicembre 2020. Alla luce del perdurare delle difficoltà economiche nelle circostanze eccezionali della pandemia di Covid-19, la proposta intende consentire alle imprese di medie dimensioni di poter continuare a beneficiare sino al 30 giugno 2021 delle garanzie sui finanziamenti alle medesime condizioni agevolate vigenti oggi. In ottica di efficientamento e al fine di offrire certezza e continuità d’azione alle imprese, la proposta intende allocare sullo strumento di Garanzia Italia, gestito da SACE S.p.A., il rilascio di tali garanzie a condizioni agevolate tenuto conto che le imprese di medie dimensioni risultano già servite dallo strumento di Garanzia Italia e che, al venire meno dell’operatività dello strumento di Garanzia Italia, tali imprese continueranno a poter beneficiare di garanzie rilasciate da SACE S.p.A. a condizioni di mercato e con una percentuale di copertura dell’80% ai sensi del comma 14-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.
Le disposizioni di cui al comma 4 intendono ampliare e meglio definire l’ambito di intervento del sistema di garanzie disciplinato dal comma 14-bis dell’articolo 6 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 al fine di rendere lo strumento più efficace per il sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese nell’attuale contesto e per il rilancio dell’economia. In particolare, la proposta intende definire la percentuale massima di copertura delle garanzie rilasciabili da SACE, determinata nella misura del 70 per cento. La proposta intende poi consentire il rilascio da parte di SACE delle garanzie ex comma 14-bis, oltre che in favore di banche, istituzioni finanziarie e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, anche in favore delle imprese di assicurazione, nazionali o internazionali, autorizzate all’esercizio del ramo credito e cauzioni, in virtù dell’importante ruolo svolto da tali soggetti a favore delle imprese italiane, sia in termini di sostegno alla liquidità aziendale che di supporto per l’ottenimento di commesse nazionali e internazionali.
Conformemente agli obiettivi e alle finalità di sostegno alle imprese connesse all’operatività di cui al comma 14-bis, la proposta intende altresì specificare che SACE è autorizzata a rilasciare garanzie non solo relativamente a finanziamenti sotto qualsiasi forma, ma anche rispetto a prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle imprese, consentendo, in tal modo, anche alle imprese che intendano far fronte alle proprie esigenze di liquidità con strumenti alternativi ai finanziamenti, di accedere al supporto di SACE.
Il comma 5 ha finalità di coordinamento ed in particolare intende chiarire che l’ampliamento dello strumento di Garanzia Italia, come disciplinato dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, troverà applicazione rispetto alle garanzie deliberate successivamente al 31 dicembre 2020. In tal senso il regime inizialmente delineato con il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020 n. 40 continuerà ad operare secondo le condizioni attualmente vigenti sino alla sua scadenza originariamente prevista il 31 dicembre 2020. Parallelamente alla proroga dello strumento, troveranno applicazione le nuove condizioni a decorrere dal 1 gennaio 2021.
Il comma 6 precisa che, relativamente alle misure di garanzia introdotte dal DL liquidità (Garanzia Italia) gravano in capo a SACE gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti previsti dall’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.