È pubblicato nella Gazzetta ufficiale Serie generale n. 272 di ieri il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2021, recante “Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell’entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico”.
Ai sensi dell’art. 10, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116, l’allegato I al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, detta i criteri e le modalità di individuazione degli interventi prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico ai fini dell’ammissione a finanziamento.
Per le Province autonome di Trento e di Bolzano il presente decreto si applica nel rispetto e fatte salve le competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti, nonché nel rispetto della normativa europea di settore.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 maggio 2015.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni comunicano al Ministero della transizione ecologica il nominativo del Soggetto responsabile della programmazione regionale, nonché dei soggetti da questo abilitati all’accesso alla piattaforma ReNDiS per l’espletamento delle disposizioni, con relativo onere di comunicare tempestivamente ogni successiva variazione.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se successiva, dalla data di pubblicazione dell’avviso sul sito del Ministero della transizione ecologica degli avvenuti adeguamenti della piattaforma ReNDiS alle disposizioni, le regioni procedono all’aggiornamento dei dati relativi alle richieste di finanziamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico già presentate seguendo le procedure e le modalità di cui all’allegato I e, in caso di difetto o incompleto aggiornamento, le richieste già presentate si intendono ritirate.
L’alimentazione del sistema ReNDiS avviene assicurando il principio di unicità dell’invio previsto dall’art. 3, comma 1, lettera gggg -bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e garantendo l’interoperabilità con il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
I dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi, qualora riferiti a interventi finanziati da risorse comunitarie o da Fondo sviluppo e coesione, devono essere trasmessi al Sistema di monitoraggio nazionale così come previsto dall’art. 1, comma 245, legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall’art. 1, comma 703, lettera l) , legge 23 dicembre 2014, n. 190.
È fatto salvo dall’applicazione del presente decreto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 giugno 2021 recante il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il finanziamento di interventi per la messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico.
Il Dpcm 27 settembre 2021 è disponibile in allegato.