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Mobilità in edilizia, dal 1° gennaio abrogate le agevolazioni e gli oneri contributivi

Tutti i chiarimenti in un nuovo messaggio dell'Inps

lunedì 16 gennaio 2017 - Redazione Build News

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Con il Messaggio n. 99 dell'11 gennaio 2017 l'Inps ricorda che “l’art. 2, co. 71, della legge 28 giugno 2012 n. 92 e successive modificazioni, ha disposto, a far tempo dal primo gennaio 2017, l’abrogazione dei seguenti trattamenti erogati in caso di disoccupazione involontaria: indennità di mobilità ordinaria e trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui agli artt. 9 - 19 della legge 6 agosto 1975 n. 427.”

In proposito, l'Istituto segnala la circolare n. 2/2013 e ricorda che “La medesima legge 92/2012 ha, inoltre, abrogato la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità a decorrere dal primo gennaio 2017; a decorrere dalla stessa data sono altresì espressamente abrogate le disposizioni che prevedono incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.”

CESSAZIONE DELL’OBBLIGO DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DI MOBILITÀ E DI DISOCCUPAZIONE SPECIALE NELL’EDILIZIA. L'Inps precisa che “L’abrogazione dei trattamenti sopra richiamati comporta, dalla medesima data del 1° gennaio 2017, la cessazione dell’obbligo di versamento delle seguenti forme contributive:

- contributo ordinario di mobilità, pari allo 0.30% della retribuzione imponibile (art. 16, c.

2, lett. a), legge n. 223/91);

- contributo d’ingresso alla mobilità (art. 5, c. 4, legge n. 223/91);

- contributo aggiuntivo per il trattamento speciale DS per l’edilizia, pari allo 0.80% della retribuzione imponibile (art. 15 legge n. 427/75).

Tanto premesso, dal 1° gennaio 2017 i datori di lavoro già soggetti agli obblighi contributivi sopra richiamati, non saranno più tenuti al versamento della predetta contribuzione, salvo quanto di seguito indicato.

A partire da gennaio 2017, le procedure di calcolo delle denunce contributive UniEmens saranno implementate al fine di recepire le suddette disposizioni.”

RECUPERO DELLE SOMME VERSATE A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL CONTRIBUTO D'INGRESSO ALLA MOBILITÀ. Il Messaggio n. 99/2017 chiarisce che “Le aziende che abbiano avviato una procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 della legge 223/91 ed adottato liceziamenti entro il 30 dicembre 2016, sono comunque tenute al versamento sia dell’anticipazione che del contributo d’ingresso alla mobilità.

Laddove, invece, i licenziamenti dei lavoratori intervengano a far tempo dal 31 dicembre 2016, i datori di lavoro non saranno più tenuti al pagamento del contributo d’ingresso ex art. 5, co. 4, legge n. 223/91, stante l’abrogazione di tale disposizione dal 1° gennaio 2017.

Il venir meno dell’obbligo di versamento del contributo d’ingresso, comporta per le imprese il diritto al recupero integrale delle somme anticipate a tale titolo.

Il recupero potrà essere eseguito mediante il conguaglio con i contributi dovuti all’Istituto, in analogia con quanto disposto dall’art. 4, co. 10 della citata legge n. 223/91.

In particolare, i datori di lavoro potranno procedere alle operazioni di conguaglio fin dalla prima denuncia UniEmens utile (competenza gennaio 2017), utilizzando il noto codice “G800”, avente il significato di “Recupero ai sensi dell’art. 4, co. 10, legge n. 223/91”.

Parallelamente, in relazione a detti licenziamenti, le aziende saranno tenute al versamento del contributo di cui all’articolo 2, c. 31 della legge 92/12. A tale riguardo, si ricorda che nei casi in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo in questione è moltiplicato per tre volte.”

ABROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITÀ. L'Inps precisa inoltre che “Come già indicato nella circolare n. 137/2012, gli incentivi disciplinati dall’articolo 8, commi 2 e 4, e dall’articolo 25, comma 9, della legge 223/1991 troveranno applicazione fino alla loro naturale scadenza per le assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate entro il 31 dicembre 2016, anche se il termine di fruizione dell’incentivo dovesse scadere successivamente alla suddetta data.

Per le assunzioni, proroghe o trasformazioni effettuate in data successiva al 31 dicembre 2016, il regime agevolato non potrà trovare applicazione, a prescindere dalla data di iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità.

Le procedure di elaborazione dei moduli telematici dell’Istituto sono state aggiornate sulla base delle previsioni normative in modo da inibire l’invio di istanze di riconoscimento del beneficio contributivo di cui agli articoli 8 e 25, comma 9, della legge 223/1991 con riferimento alle assunzioni, proroghe o trasformazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017.”

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