Sulla Gazzetta Ufficiale n.105 del 6 maggio 2016, è pubblicato il regolamento (decreto 2 febbraio 2016, n. 65 del ministero dell'Ambiente) che integra i settori ai quali possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo rotativo di Kyoto, istituito dall'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).
Ai settori presi in considerazione dall'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.134 - efficienza energetica, rinnovabili, contrasto al dissesto idrogeologico e sismico, diffusione di prodotti e processi produttivi che comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita – viene aggiunto anche il settore delle "Infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e per l'erogazione di combustibili alternativi, trasporto collettivo e condiviso, e in generale mobilita' sostenibile.".
L'articolo 2 del nuovo regolamento stabilisce che “Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.