Con la sentenza n. 78/2018 depositata ieri, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019).
La Consulta ha bocciato la parte della suddetta norma in cui non prevede alcuna forma di coinvolgimento decisionale delle Regioni, in relazione all’approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile e all’emanazione dell’ivi previsto decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
“Con la sentenza n. 78 del 2018, è stato accolto il ricorso veneto avverso l’art. 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), che prevede sia un Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, sia un Fondo destinato a finanziarne gli interventi”, sottolinea la Regione Veneto.
“Secondo la sentenza tale norma è incostituzionale “nella parte in cui non prevede alcuna forma di coinvolgimento decisionale delle Regioni, così violando il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 della Costituzione”, perché la mobilità sostenibile ha implicazioni sullo “sviluppo del sistema del trasporto pubblico locale”, che è materia di “competenza regionale residuale”.
Il coinvolgimento delle Regioni – fanno rilevare gli avvocati del Veneto - con tutta probabilità era stato trascurato dal Governo allora in carica perché, al tempo dei lavori sulla legge di bilancio 2017, si era mosso nella convinzione della imminente definitiva approvazione della forte ri-centralizzazione di competenze disposta dalla riforma costituzionale, che invece poi è stata bocciata dal referendum confermativo del 4 dicembre 2016. In questo modo la Corte Costituzionale torna a imporre al legislatore statale il pieno rispetto della Costituzione vigente, che richiede, in queste materie, anche per un motivo di efficacia e di coordinamento degli investimenti, il coinvolgimento delle Regioni e il raccordo con le loro competenze. Inoltre, si ristabilisce un controllo regionale anche sulla allocazione delle risorse, evitando la possibilità di discriminazioni e sprechi”.