L’OIC (Organismo italiano di Contabilità) ha pubblicato in consultazione la bozza di comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali.
La comunicazione trae origine da una richiesta di parere da parte dell’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto “le modalità di contabilizzazione per le imprese OIC del cd. Superbonus e altre detrazioni fiscali maturate a fronte di interventi edilizi”.
Eventuali commenti vanno inviati entro il 10 febbraio 2021 all’indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it
I bonus fiscali oggetto della richiesta di parere sono quelli a cui è applicabile la disciplina della cessione a terzi ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio, che, nello specifico, ha introdotto la possibilità per il contribuente di optare alternativamente, in luogo della fruizione diretta del beneficio fiscale, di un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte dell’impresa commissionaria dei lavori o per la cessione di un credito, pari alla detrazione spettante, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Rientra in tale categoria di bonus fiscali anche il cd superbonus 110% disciplinato dall’articolo 119 del Decreto Rilancio.
Nello specifico la richiesta pervenuta dall’Agenzia delle Entrate pone 4 quesiti che sono analizzati nella presente Comunicazione:
i. contabilizzazione nel bilancio della società committente del diritto alla detrazione fiscale [quesito 1 - diritto alla detrazione fiscale];
ii. contabilizzazione nel bilancio della società commissionaria dello sconto in fattura concesso alla società committente [quesito 2 - sconto in fattura];
iii. contabilizzazione nel bilancio della società (cedente) che in luogo della fruizione diretta della detrazione fiscale opta per la cessione del corrispondente credito di imposta ad un terzo soggetto [quesito 3 - cessione del credito (cedente)];
iv. contabilizzazione nel bilancio della società (cessionario) che acquista il credito di imposta con facoltà di successiva cessione [quesito 4 - ricezione del credito (cessionario)].
In allegato la bozza di comunicazione