Sentenze

Modalità di gara e metodi di aggiudicazione dei lavori: la Consulta boccia due commi della legge n. 13/2019 della Sicilia

Su massimo ribasso e calcolo dell'anomalia

venerdì 12 febbraio 2021 - Redazione Build News

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Con la sentenza n. 16 dell’11 febbraio 2021, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi i commi 1 e 2 dell’articolo 4 della legge 19 luglio 2019, n. 13 della Regione Siciliana.

All'articolo 4 “Norme sulle modalità di gara e sui metodi di aggiudicazione dei lavori in Sicilia”, i commi 1 e 2 dispongono:

1. Nella Regione siciliana, le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare il criterio del minor prezzo, per gli appalti di lavori d’importo pari o inferiore alla soglia comunitaria, quando l'affidamento degli stessi avviene con procedure ordinarie sulla base del progetto esecutivo. La soglia di aggiudicazione è individuata dalla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con accantonamento del 10 per cento, sia delle offerte d ì maggior ribasso che di quelle di minor ribasso, indipendentemente dalla presenza di più offerte aventi identico ribasso a cavallo del taglio delle ali. Se il valore dato dal calcolo del 10 per cento è con la virgola, tale valore è arrotondato all’unità superiore. Se la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali, è dìspari, la media è incrementata, percentualmente, di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali. Se la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi, dopo il taglio delle ali è pari, la media è invece decrementata, percentualmente, di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali. Qualora la prima cifra dopo la virgola è uguale a zero, la media resta invariata.

2. La gara è aggiudicata all'offerta che eguaglia tale soglia o che più si avvicina, per difetto, a quest'ultima. Nel caso in cui la media decrementata risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa alla gara, la gara è aggiudicata a quest’ultima. Le offerte espresse in cifra percentuale di ribasso sono ammesse fino a tre cifre decimali, le medie, invece, sono troncate alla quarta cifra decimale. Nel caso di più offferte uguali, si procede immediatamente al sorteggio. Qualora la stazione appaltante applichi l’automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere al metodo di aggiudicazione di cui al presente articolo”.

A seguito della sentenza della Consulta, il Dipartimento regionale tecnico ha inviato a tutti gli Enti appaltanti regionali una nota nella quale si precisa che “Per quanto sopra le stazioni appaltanti sono tenute ad applicare la norma nazionale prevista dall’art. 97 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. ed ii.”.

In allegato la sentenza della Consulta

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