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Modifica del Testo Unico Edilizia: le Linee Guida di cui all’art. 94 bis inviate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all’art. 94 bis. Co.1, DPR 380/2001, nonché delle varianti di carattere non sostanziale, per le quali non occorre il preavviso di cui all’art. 93 del DPR 380/01

venerdì 24 aprile 2020 - Redazione Build News

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“Successivamente all’approvazione del Decreto Legge n.32/19, convertito con L. 55/19 (Decreto cd. Sblocca Cantieri), le attività di modifica del DPR 380/01 (T.U. Edilizia) sono continuate nell’ambito del lavoro del Tavolo Tecnico presso il MIT, in cui questo Consiglio Nazionale ricopre un ruolo importante, anche in rappresentanza della Rete delle Professioni Tecniche, e che vede la presenza dei principali attori istituzionali ed associazioni interessate.

Tra i punti affrontati nel predetto comitato, vi è stata la necessità di definire alcune modalità applicative dell’art.94 bis, introdotto nel DPR 380/2001, dal citato Decreto ma con le successive modifiche apportate dal D.L. 123/2019 conv. in L. 156/2019 (Decreto cd. Sisma Centro Italia), nel dicembre del 2019.

Tra le modifiche più rilevanti inserite in questa legge si annovera, infatti, il chiarimento, proposto e sollecitato dal CNI, relativo al valore massimo da considerare “…dell’accelerazione su suolo rigido con superficie topografica orizzontale come definito dalle Norme Tecniche al p.to 3.2, indipendentemente dalle eventuali analisi sismiche locali da utilizzare nella progettazione.”, introdotto dalla L.55/2019, e che aveva prodotto difficoltà applicative.

Nella norma tecnica originaria, infatti, la legge individuava la determinazione, nell’ambito del processo amministrativo di autorizzazione/deposito del progetto, entro determinate soglie dei valori della PGA (Peak Ground Acceleration) che, come è noto, non sono definiti in modo univoco su tutto il territorio nazionale da documenti ufficiali ma sono ricavabili solo a valle di un calcolo del progettista, tenendo anche conto di amplificazioni locali di dettaglio dell’area interessata dalla costruzione.

Era evidente quindi che tale previsione generava valutazioni diverse sulla sua individuazione, che, stante il carattere amministrativo dell’articolo di legge, doveva essere invece, a giudizio del CNI, garantita in modo univoco, a tutela delle scelte del progettista strutturale.

L’articolo 94 bis ha assunto una importanza rilevante ponendosi come elemento di novità e semplificazione nel panorama del Testo Unico che, non avendo mai abrogato la legge 64/74, aveva dato spazio ad interpretazioni anche in sede giudiziaria secondo le quali era cogente l’obbligo dell’autorizzazione preventiva per ogni tipologia di intervento, come indicato all’art. 94.

Su questo aspetto l’azione del CNI è stata particolarmente attenta e costante con proposte avanzate tese, nella logica indispensabile della semplificazione e dell’efficienza del sistema, ad affidare un ruolo fondamentale ai professionisti incaricati delle varie funzioni tecniche (progettista, direttore dei lavori e collaudatore), nell’applicazione dei principi di sussidiarietà con la PA, con l’eliminazione di ogni autorizzazione preventiva.

L’attuale testo, pur rappresentando un notevole passo in avanti rispetto alla situazione previgente, non ha recepito tutte le istanze profondamente innovative avanzate da questo Consiglio, che sta comunque continuando nella sua azione per introdurre principi di ulteriore semplificazione ed accelerazione delle procedure, tanto nel tavolo tecnico sopra richiamato, quanto nella richiesta di emendamenti legata a questa fase di emergenza sanitaria.

L’art. 94 bis oggi vigente ha introdotto, per la prima volta, nel rispetto delle previsioni degli articoli 52 ed 83, la distinzione delle opere in tre macro-categorie:

a. Interventi rilevanti per la pubblica incolumità

b. Interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità

c. Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità

A ciascuna di queste fattispecie corrisponde uno specifico procedimento amministrativo anche in deroga a quanto previsto al comma 1 dell’art. 94 (“…non si possono iniziare i lavori senza preventiva autorizzazione scritta…”).-

Il comma 2. dell’art. 94 bis prevedeva, entro 60 gg dalla entrata in vigore della legge di conversione del DL 32/2019, l’emanazione di specifiche Linee Guida “….per l’individuazione da un punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti non sostanziali…”; dette Linee Guida dovevano scaturire da una intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e la Conferenza Unificata delle Regioni e province autonome di Bolzano e Trento.

Solo da poche settimane il testo derivante dall’intesa di cui sopra, completato anche dalle proposte pervenute da ANCI, è stato inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, essendone concluso l’iter amministrativo.

Il documento ha assunto il titolo di Linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all’art. 94 bisi. Co.1, DPR 380/2001, nonché delle varianti di carattere non sostanziale, per le quali non occorre il preavviso di cui all’art. 93 del DPR 380/01 e nelle premesse richiama la circostanza che, trattandosi di materia concorrente, “…ciascuna Regione potrà redigere la specifica elencazione che assegni le diverse tipologie di interventi ad una specifica macro-categoria, uniformandosi a principi validi sull’intero territorio nazionale, pur nel rispetto delle specificità che caratterizzano ogni area regionale”.

Un aspetto importante risiede nella spiegazione della tipologia, rientrante nella macro-categoria a) (“rilevanti” ai fini della pubblica incolumità), relativa a Nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche.

Nel testo si specifica che non sono discriminanti le dimensioni o il materiale utilizzato ma la particolarità e non ordinarietà dell’approccio concettuale.

In dettaglio “….si può pensare ad edifici caratterizzati da un rapporto tra l’altezza e la minore delle dimensioni in pianta superiore a 3, a ciminiere, a torri, a serbatoi, a silos, ….a costruzioni industriali caratterizzate dalla presenza di grandi macchine che inducono rilevanti sollecitazioni dinamiche, a costruzioni dotaste di isolatori sismici o dissipatori, a opere geotecniche di contenimento del terreno”.

Nella categoria delle costruzioni “rilevanti” sono incluse tutte quelle relative alle Classi d’uso III, IV, delle norme tecniche, purché incluse in zona 1 ovvero in zona 2, nel campo delle accelerazioni indicate.

Le Nuove Costruzioni in Classe d’uso II sono incluse tutte nella macrocategoria b) – “di minore rilevanza”.

Per gli interventi nelle costruzioni esistenti si prevede la seguente classificazione prevede:

- rilevanti: miglioramento ed adeguamento sismico in zona 1 e zona 2 (nell’intervallo di accelerazioni indicato)

- di minore rilevanza: gli interventi locali e quanto non rientrante nelle altre macro categorie.

È importante ricordare che, con le modifiche introdotte dalla legge 156/2019, le costruzioni di Classe d’uso III poste in zona 3 (bassa sismicità) e 4 (bassissima sismicità) non sono sottoposte ad autorizzazione preventiva all’inizio lavori.

La macro-categoria c) comprende quelle costruzioni “prive di rilevanza per la pubblica incolumità” che, quindi, “… possono essere realizzate con preavviso scritto allo Sportello Unico…”.

Appartengono a questa categoria tutte le costruzioni prive di rilevanza strutturale, quelle amovibili o temporaneamente installate, e, più in generale, quelle che “….non presentano rigidezza, resistenza e massa tali da risultare significativi ai fini della sicurezza e/o dell’incolumità delle persone”.

Infine, il tema delle varianti non sostanziali, per le quali derogare dal dettato dell’art. 93, è trattato assumendo che sono sostanziali le varianti che prevedano la realizzazione, in corso d’opera, di interventi appartenenti alla macro-categoria c) e che, in generale, una variante “…si può definire non sostanziale se interviene solo su singole parti o elementi dell’opera senza produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso, quali ad esempio il periodo fondamentale t1, il taglio alla base VR, le sollecitazioni massime (M,N,T) sugli elementi strutturali.

È attesa a breve la pubblicazione del relativo decreto ministeriale che darà valore giuridico al provvedimento.

Nelle more della emanazione di questo decreto, di cui vi daremo tempestiva informazione, il documento illustrato in questa circolare è consultabile sul sito istituzionale del CNI nella sezione dedicata al DPR 380/01, posta nell’area riservata del sito stesso.

Con preghiera di dare la massima diffusione agli iscritti.”

Fonte: Consiglio nazionale degli Ingegneri Circolare n. 546 del 23 aprile 2020

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