Adeguare l'obiettivo di efficienza energetica all'orizzonte 2030 e migliorare l'informazione sul consumo di riscaldamento e raffreddamento, al fine di promuovere il ruolo attivo dei consumatori e di potenziare la frequenza dell'informazione mediante l'introduzione dell'obbligo di leggibilità a distanza dei contatori di calore. Infine, rafforzare le disposizioni riguardanti gli aspetti sociali dell'efficienza energetica disponendo che gli Stati tengano conto delle condizioni di precarietà al momento di mettere a punto i regimi obbligatori di efficienza energetica o le misure alternative.
Sono queste le finalità della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, all'esame del Senato italiano, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.
La proposta – riporta un dossier del Servizio studi del Senato - si compone di 4 articoli e di un allegato.
LE MODIFICHE DA APPORTARE ALLA DIRETTIVA 2012/12/UE. L'articolo 1 sancisce le modifiche da apportare alla direttiva 2012/12/UE. Innanzitutto viene modificato l'articolo 1 della direttiva al fine di introdurre un obiettivo unionale vincolante di miglioramento dell'efficienza energetica del 30% per il 2030.
Conseguentemente viene modificato l'articolo 3 della direttiva in base al quale gli Stati membri dovranno allineare i rispettivi contributi nazionali indicativi di efficienza energetica all'obiettivo del 2030, tenendo conto del fatto che nel 2030 il consumo energetico dell'Unione non dovrà superare i 1321 Mtoe di energia primaria e 987 Mtoe di energia finale. Tali contributi saranno notificati alla Commissione europea nell'ambito dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima secondo le modalità previste dalla proposta di regolamento sulla governance dell'energia, facente anch'essa parte del pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei".
Viene soppresso l'articolo 4 della direttiva, che impone agli Stati membri strategie a lungo termine per mobilitare investimenti nella ristrutturazione del parco immobiliare nazionale. Tali disposizioni sono confluite nella proposta di direttiva sulla prestazione energetica dell'edilizia.
Viene poi sostituito l'articolo 7 della direttiva relativo ai regimi obbligatori di efficienza energetica in base al quale attualmente gli Stati membri devono garantire un risparmio annuo pari a 1,5% in volume delle vendite medie annue di energia ai clienti finali fino al 31 dicembre 2020. Il nuovo articolo 7 estende la portata di questa norma fino al 2030 stabilendo inoltre che gli Stati membri continuino a realizzare nuovi risparmi dell'1,5% per periodi decennali dopo il 2030 a meno che la Commissione, sulla scorta dei riesami effettuati entro il 2027, non li ritenga più necessari. Gli Stati membri potranno contabilizzare soltanto i risparmi energetici derivanti dalle nuove misure politiche introdotte dopo il 31 dicembre 2020.
CALCOLO DEL TOTALE DEI RISPARMI RICHIESTI PER IL 2020 E IL 2030. Il calcolo del totale dei risparmi richiesti per il 2020 e il 2030 sarà basato sulle vendite annuali di energia ai consumatori finali rispetto alla media dei tre anni precedenti all'inizio del periodo sottoposto ad obbligo (1° gennaio 2014-31 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021-31 dicembre 2030) moltiplicato per 1,5%. Le modalità di calcolo dei risparmi energetici vengono semplificate secondo quanto stabilito dal nuovo allegato V, che chiarisce anche quali risparmi possono essere conteggiati ai fini dell'articolo 7. In particolare, potranno ora essere conteggiati interamente i risparmi energetici ottenuti con misure di ristrutturazione degli edifici. E' mantenuta la flessibilità che attualmente lascia liberi gli Stati membri di determinare la ripartizione della quantità calcolata di nuovi risparmi purché alla fine di ciascun periodo sia realizzato il volume totale di risparmio cumulativo collettivo.
Per realizzare i risparmi energetici gli Stati membri attualmente possono istituire dei regimi obbligatori di efficienza energetica, oppure adottare misure alternative o avvalersi di una combinazione dei due approcci. La proposta in esame rafforza e chiarisce questa disposizione ponendo le misure alternative sullo stesso piano dei regimi obbligatori. A tal fine distingue i due approcci mediante l'introduzione di due nuovi articoli, il 7-bis e il 7-ter.
L'articolo 7-bis stabilisce che nell'ambito dei regimi obbligatori di efficienza energetica gli Stati membri designino tra i distributori di energia e/o le società di vendita di energia le parti obbligate che dovranno realizzare cumulativamente i risparmi energetici prescritti. Gli Stati membri dovranno pubblicare annualmente i risparmi energetici realizzati da ciascuna parte obbligata. La proposta mantiene la possibilità per gli Stati che optano per i regimi obbligatori di efficienza energetica di consentire alle parti obbligate di contabilizzare, ai fini dei loro obblighi, i risparmi energetici certificati realizzati dai fornitori di servizi energetici o da terzi, purché sia assicurata una procedura chiara e trasparente che miri a ridurre i costi della certificazione. L'articolo 7-bis rafforza le disposizioni sul monitoraggio e sulla verifica disponendo che gli Stati membri eseguano degli audit documentati su una parte statisticamente significativa e su un campione rappresentativo delle misure di miglioramento predisposte dalle parti obbligate. Inoltre, impone agli Stati membri, laddove attualmente ciò è facoltativo, di includere nei regimi obbligatori di efficienza energetica requisiti a finalità sociale destinati alle famiglie in condizioni di precarietà energetica.
Analogamente l'articolo 7-ter estende tale obbligo anche nell'ambito delle misure alternative, stabilendo che in sede di elaborazione di tali misure gli Stati membri tengano conto degli effetti sulle famiglie in condizioni di precarietà energetica.
RAFFORZARE IL RUOLO DEI CONSUMATORI. Ulteriori modifiche alla direttiva riguardano gli articoli da 9 a 11 (nonché l'allegato VII) e sono volte a rafforzare il ruolo dei consumatori, in linea anche con quanto previsto nella Comunicazione "Un New Deal per i consumatori di energia", presentata dalla Commissione europea nel luglio 2015.
In particolare, vengono modificati gli articoli 9 e 10 riguardanti rispettivamente la misurazione e la fatturazione, al fine di renderli applicabili solo al gas e vengono inseriti gli articoli 9-bis e 10-bis che fanno riferimento alla misurazione, alla misurazione divisionale13, alla ripartizione dei costi (articolo 9-bis) e alla fatturazione (articolo10-bis) per il riscaldamento, il raffreddamento e l'acqua calda per uso domestico.
L'articolo 9-bis stabilisce che entro il 1° gennaio 2020 i contatori e i contabilizzatori che si installano siano leggibili a distanza. Entro il 1° gennaio 2027 i contatori e i contabilizzatori già installati, se sprovvisti, dovranno essere dotati di capacità di lettura a distanza oppure sostituiti.
L'articolo 10-bis prevede che gli Stati membri garantiscano che le informazioni di fatturazione e consumo siano precise e basate sul consumo effettivo per tutti gli utenti finali provvisti di contatori e contabilizzatori, conformemente a quanto previsto dall'Allegato VII-bis. Tale obbligo può essere soddisfatto mediante un sistema di autolettura periodica, in base al quale il cliente finale comunica i dati del proprio contatore al fornitore di energia. Al fine di precisare che i diritti di fatturazione e di informazione sulla fatturazione valgono per i consumatori di riscaldamento, raffreddamento o acqua calda riforniti da fonte centrale anche nel caso in cui non abbiano un rapporto contrattuale diretto con il fornitore di energia, la proposta in esame utilizza il termine "utente finale" intendendo sia i clienti finali che acquistano riscaldamento, raffreddamento o acqua calda per uso proprio, sia gli occupanti delle unità individuali di condomini o edifici polifunzionali alimentate da fonte centrale.
Vengono poi abrogate le disposizioni dell'articolo 15, paragrafi 5 e 8 , relative alla trasformazione, alla trasmissione e alla distribuzione di energia, per includere nuove disposizioni equivalenti nelle proposta legislative relativa all'assetto del mercato dell'energia elettrica, facente parte del pacchetto Energia pulita.
Viene modificato l'articolo 23 che conferisce poteri di delega alla Commissione europea, sopprimendo l'attuale termine per la delega con il periodo quinquennale standard stabilito nella Convenzione d'intesa tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sugli atti delegati. Tale periodo avrà decorrenza a partire dal 4 dicembre 2017.
RIESAME DELLA DIRETTIVA ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2024. Infine, l'articolo 24 viene integrato al fine di prevedere un riesame della direttiva entro il 28 febbraio 2024 e successivamente con cadenza quinquennale.
L'articolo 2 prevede che gli Stati membri recepiscano la direttiva entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.
L'articolo 3 stabilisce la tempistica per l'entrata in vigore della direttiva, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 4 specifica che tutti gli Stati membri sono destinatari della direttiva.
MODIFICATI GLI ALLEGATI IV, V E VII DELLA DIRETTIVA E INSERITO L'ALLEGATO VII-BIS. L'Allegato provvede a modificare gli Allegati IV, V e VII della direttiva, e inserisce l'Allegato VII-bis.
Nell'Allegato IV, recante la tabella di conversione per il calcolo del tenore di energia di una serie di combustibili per il consumo finale, viene modificata la nota 3 al fine di rivedere il coefficiente di base, che passa da 2,5 a 2, per i risparmi di energia elettrica espressi in Kwh, affinché il fattore predefinito di energia primaria (PEF) rispecchi i cambiamenti apportati dall'evoluzione tecnologica e dalla crescente quota di fonti rinnovabili.
L'Allegato V, riguardante i metodi di calcolo dell'impatto dei regimi obbligatori di efficienza energetica viene modificato al fine di rispecchiare l'introduzione degli articoli 7-bis e 7-ter. Vengono in particolare ampliati e chiariti i principi da applicare per determinare i risparmi energetici ottenuti (ad esempio occorrerà dimostrare che i risparmi siano aggiuntivi rispetto a quelli che si sarebbero prodotti comunque e considerare i risparmi derivanti dall'attuazione della legislazione unionale vincolante come risparmi che si sarebbero prodotti comunque e quindi non dichiarabili ai sensi dall'articolo 7). Per quanto riguarda le misure alternative di cui all'articolo 7-ter, vengono precisati una serie di requisiti, tra cui: che i risparmi energetici prodotti siano verificabili; che la responsabilità di ciascuna parte sia definita chiaramente; che i risparmi siano determinati i modo trasparente; che le parti incaricate presentino una relazione annuale sui risparmi conseguiti; che i risparmi generati da un'azione individuale non siano dichiarati da più parti.
L'Allegato VII, recante i criteri minimi di fatturazione, viene modificato al fine di renderlo applicabile solo al gas, e viene introdotto l'Allegato VII-bis recante i requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo relativamente al riscaldamento, al raffreddamento e all'acqua calda. Viene previsto che la fatturazione basata sul consumo avvenga almeno una volta l'anno e che in presenza di contatori o contabilizzatori leggibili a distanza le informazioni siano rese disponibili almeno ogni tre mesi su richiesta dei consumatori finali. Dal 1° gennaio 2022, se sono installati contatori a distanza, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo saranno rese ogni mese. Sono inoltre chiarite le informazioni da fornire agli utenti finali, tra cui i prezzi correnti effettivi e il consumo energetico effettivo, il mix di combustibili utilizzato, il raffronto tra il consumo corrente di energia e quello relativo allo stesso periodo dell'anno precedente, i recapiti utili per ottenere informazioni sulle misure disponibili di miglioramento dell'efficienza energetica.
Leggi anche: “Prestazione energetica edilizia, all'esame del Senato la proposta di modifica della direttiva 2010/31/UE”