Con il decreto 28 febbraio 2020 del ministero dell’Economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2020, sono state approvate una serie di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) approvati con i decreti ministeriali 28 dicembre 2018 e 24 dicembre 2019, applicabili al periodo d’imposta 2019.
Al riguardo, ricordiamo che il comma 2 dell’articolo 9-bis del Dl n. 50/2017 prevede l’approvazione, entro il mese di febbraio, delle “eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali”.
Le modifiche apportate
Gli interventi contenuti nel decreto Mef, su cui la Commissione degli esperti nella riunione dello scorso 18 febbraio, ha dato parere favorevole all’unanimità, riguardano:
a. modifiche all’indice sintetico di affidabilità fiscale BM05U, relative all’aggiornamento della “Territorialità dei Factory Outlet Center”;
b. modifiche all’indice sintetico di affidabilità fiscale BG44U, relative all’aggiornamento delle aggregazioni comunali;
c. modifiche all’indice sintetico di affidabilità fiscale AG72U, relative all’aggiornamento delle aggregazioni comunali;
d. modifiche all’indice sintetico di affidabilità fiscale BK04U, relative all’aggiornamento delle aggregazioni comunali;
e. aggiornamento delle analisi territoriali a livello comunale;
f. individuazione degli indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per area territoriale;
g. individuazione delle misure di ciclo settoriale;
h. modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con i decreti ministeriali 28 dicembre 2018 e 24 dicembre 2019.
L’aggiornamento delle territorialità e la modifica degli indici sintetici di affidabilità fiscale, indicate ai punti da a) a e), si sono rese necessarie al fine di tenere conto dell’istituzione, soppressione, modifica o ridenominazione di alcuni comuni, avvenute nel corso del 2019.
L’individuazione degli indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per area territoriale e delle misure di ciclo settoriale, indicate ai punti f) e g), sono state effettuate, invece, al fine di tener conto:
- nel primo caso, di situazioni di differenti vantaggi, ovvero, svantaggi competitivi, in relazione alla collocazione territoriale;
- nel secondo caso, degli effetti dell’andamento congiunturale.
Gli interventi indicati al punto h) riguardano le seguenti modifiche alle note tecniche e metodologiche approvate con i citati decreti ministeriali:
- modifica agli indici AG72U, AG90U e AG68U, al fine di adeguare la soglia minima e la soglia massima degli indicatori, rispettivamente, “Costo del carburante per chilometro”, “Costo del carburante al litro” e “Costo per litro di gasolio consumato durante il periodo di imposta”, previsti per tali indici, all’andamento dei prezzi dei carburanti. Tali soglie sono state determinate sulla base dei dati medi mensili dei prezzi dei carburanti pubblicati sul sito del Ministero dello sviluppo economico osservati per il 2019;
- modifica applicativa del calcolo di stima dei ricavi/compensi e del valore aggiunto che consente, nei confronti di contribuenti in particolari condizioni, di attenuare il contributo positivo del coefficiente individuale.
Nello schema di decreto è altresì previsto che gli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2018 e 24 dicembre 2019 non si applicano, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, nei confronti dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo Iva di cui al Titolo V-bis del Dpr n. 633/1972.
Tra gli interventi disposti nel decreto in commento meritano una particolare attenzione quelli rivolti alla modifica del calcolo di stima dei ricavi/compensi e del valore aggiunto e quello relativo all’esclusione dall’applicazione degli Isa dei soggetti che partecipano a un gruppo Iva.
La modifica del calcolo Isa
Nell’ambito dell’applicazione degli Isa, le stime dei “Ricavi/Compensi per addetto” e del “Valore aggiunto per addetto” sono personalizzate per singolo contribuente sulla base di uno specifico coefficiente individuale, che misura le differenze persistenti nella produttività delle imprese (ad esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, eccetera) e che risulta calcolato sulla base della storia dichiarativa del contribuente (i dati delle precedenti otto annualità dichiarative relative agli studi di settore).
Tuttavia, nel corso della riunione della commissione degli esperti del 5 dicembre 2019 è stato evidenziato che il “coefficiente individuale positivo se da un lato contraddistingue favorevolmente l’azienda “per il passato”, tende paradossalmente ad elevare la stima dei ricavi e del valore aggiunto in relazione al periodo d’imposta 2018 avendo come effetto collaterale indesiderato, spesse volte, quello di deprimere il voto Isa nell’annualità in questione”.
Al fine di limitare questi effetti indesiderati nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato negli anni precedenti ricavi o compensi elevati ma che nell’anno di applicazione Isa attraversano un periodo di difficoltà, nel decreto del 28 febbraio è stato previsto un correttivo alla stima dei “Ricavi/Compensi per addetto” e del “Valore aggiunto per addetto” che interviene in presenza simultanea delle seguenti condizioni:
1. Ricavi/Compensi o Valore aggiunto dichiarati dal contribuente nel periodo di imposta di applicazione, al netto degli ulteriori componenti positivi indicati per migliorare il profilo di affidabilità minori del relativo valore stimato;
2. coefficiente individuale positivo;
3. riduzione dei Ricavi/Compensi nell’anno di applicazione rispetto agli anni precedenti sui quali è stato calcolato il coefficiente individuale.
Il meccanismo di correzione avrà come effetto quello di ridurre la stima dei “Ricavi/Compensi per addetto” o del “Valore aggiunto per addetto” e gli effetti del correttivo saranno tanto maggiori quanto maggiore è:
- il divario tra i ricavi o compensi dichiarati nell’anno di applicazione rispetto agli anni precedenti sui quali è stato calcolato il coefficiente individuale;
- il contributo del coefficiente individuale in termini di stima dei Ricavi/Compensi e del Valore aggiunto.
In altre parole, tanto maggiore è la flessione dei ricavi nell’anno rispetto al passato, o ancora, tanto maggiore è l’importanza del coefficiente individuale nel contribuire alla stima dei ricavi/compensi o valore aggiunto del contribuente, tanto maggiore sarà la correzione in negativo della stima dei ricavi/compensi o del valore aggiunto.
L’esclusione dall’applicazione degli Isa dei soggetti che partecipano a un gruppo Iva
L’esclusione dall’applicazione degli Isa dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo Iva, limitata al solo periodo d’imposta 2019, è probabilmente finalizzata all’acquisizione degli elementi conoscitivi indispensabili per poter valutare la possibilità di applicare in maniera compatibile le due diverse discipline (quella relativa agli Isa e quella relativa al gruppo Iva al medesimo soggetto.
Poiché il gruppo Iva è un istituto di recente introduzione, evidentemente, non si dispone di informazioni idonee a garantire che gli Isa colgano compiutamente anche i soggetti le cui dinamiche operative potrebbero essere influenzate dalla circostanza di appartenere ad un gruppo.
Al riguardo, occorre anche osservare che i due istituti potrebbero risultare difficilmente conciliabili, posto che gli aderenti al gruppo Iva perdono l’autonoma soggettività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, in quanto si costituisce un nuovo soggetto d’imposta dotato di un proprio numero di partita Iva (pur rimanendo la soggettività dei singoli operatori ai fini delle imposte dirette).
Ad esempio, qualora gli aderenti al gruppo volessero migliorare il proprio profilo di affidabilità Isa per accedere al regime premiale, dovrebbero indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, che, oltre a rilevare ai fini delle imposte dirette e dell’Irap, determinerebbero altresì un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (art. 9-bis, comma 9, del Dl n. 50/2017) con il conseguente versamento di una maggiore Iva; le nuove norme sul gruppo Iva, tuttavia, prevedono che gli obblighi in materia Iva possano non essere (parzialmente o totalmente) a carico dell’impresa aderente al gruppo, con la conseguenza che l’impresa partecipante al gruppo Iva (non rappresentante) potrebbe non avere direttamente nella propria disponibilità le informazioni sulle operazioni Iva imputabili in capo a se stessa. (fonte: Fisco Oggi)
In allegato il decreto