Fisco

Modifiche al Codice Appalti con lo Sblocca-cantieri: l'analisi di Confindustria

Secondo Confindustria alcune modifiche sono positive, altre sono condivisibili ma potrebbero essere ulteriormente rafforzate, altre invece sono negative

martedì 30 aprile 2019 - Redazione Build News

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Confindustria ha predisposto una nota riportante la sintesi delle novità introdotte con il decreto-legge n. 32/2019 che reca “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici e misure per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali” - cd. DL Sblocca Cantieri.

“Il DL, in vigore dal 19 aprile 2019, risponde alla richiesta del mondo imprenditoriale di rilanciare gli investimenti in opere pubbliche, al fine di contribuire alla crescita economica e occupazionale del Paese”, osserva Confindustria.

“Esso è stato adottato a seguito di un confronto tra Governo, amministrazioni regionali e locali e parti sociali, tra cui Confindustria, volto a raccogliere istanze e proposte per sbloccare la realizzazione delle opere pubbliche. In vista dell’adozione del provvedimento, Confindustria ha elaborato un pacchetto di proposte, volte a superare le situazioni di natura procedimentale, decisionale, finanziaria e processuale, in particolare quelle che bloccano l’avvio e il completamento delle infrastrutture strategiche e prioritarie. Il pacchetto è stato condiviso con il Governo e costituirà la base per la formulazione di eventuali nostre proposte emendative nell’iter di conversione in legge del DL.

Quanto al merito del provvedimento, tra le altre cose, il DL:

- modifica (art. 1) il Codice dei contratti pubblici (di seguito, anche Codice o CCP) in numerosi punti, con una specifica previsione sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa (art. 2);

- prevede la nomina di commissari straordinari per la realizzazione di interventi infrastrutturali ritenuti prioritari e regola i seguiti della cessata gestione commissariale della ricostruzione dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 1980 e del 1981 (art. 4);

- prevede misure dedicate alla ricostruzione a seguito eventi sismici di Molise e Sicilia (Capo II), L’Aquila, centro Italia 2016-2017 e Ischia (Capo III)”.

MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. “L’art. 1 del DL prevede numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici. Tali norme si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente all’entrata in vigore del DL (art. 1, co. 3, DL).

Tra le misure positive, che recepiscono le richieste del mondo imprenditoriale, si segnala:

- l’obbligo di computare il valore complessivo dei lotti (e non quello del singolo lotto) per stabilire le procedure di gara da seguire anche quando i singoli lotti non vengono aggiudicati “contemporaneamente” (art. 35, co. 9 e 10, CCP);

- l’estensione a ogni tipo di appalto (lavori, servizi e forniture) dell’anticipazione del 20% del prezzo (fino a oggi, l’anticipo era previsto solo per gli appalti di lavori) (art. 35, co. 18, CCP);

- l’eliminazione della previsione che fa discendere l’esclusione dell’operatore partecipante alla gara anche da fatto addebitabile al subappaltatore (art. 80, co. 1 e 5, CCP);

- la soppressione dell’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori in gara, anche per le concessioni (art. 105, co. 6, CCP);

- la previsione dell’adozione di un Regolamento unico attuativo del Codice, con relativo regime transitorio fino alla data della sua entrata in vigore. Il Regolamento dovrà essere adottato entro 180 giorni dall’entrata in vigore del DL (art. 216, co. 27-octies, CCP);

- l’obbligo di ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) per gli appalti di servizi e forniture caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno carattere innovativo (art. 95, co. 3, lett. b-bis), CCP).

Tra le misure condivisibili, ma che potrebbero essere ulteriormente rafforzate, si segnala:

- la discrezionalità della stazione appaltante, per i servizi e le forniture di importo inferiore a 40.000 euro, di decidere se ricorrere al prezzo più basso o all’OEPV (art. 95, co. 4, lett. c), CCP), mentre per quelli di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o di carattere innovativo è sempre previsto il ricorso all’OEPV (art. 95., co. 3, lett. b-bis), CCP);

- la riduzione da 90 a 60 giorni del termine previsto per l’emissione del parere sui progetti da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (art. 215, co. 5, CCP);

- l’attribuzione al soggetto aggiudicatore - e non più al CIPE - delle varianti progettuali che non superino il 50% del valore del progetto definitivo approvato (art. 216, co. 1-ter, CCP).

Tra le modifiche al CCP, per le quali Confindustria esprime un giudizio negativo, si segnala:

- l’innalzamento da 150.000 a 200.000 euro della soglia per la procedura negoziata, che potrà avvenire previa consultazione di almeno 3 operatori (fino a oggi la consultazione doveva riguardare almeno 10 operatori, ove esistenti) (art. 36, co. 2, lett. b), CCP);

- la possibilità per le stazioni appaltanti di esaminare le offerte prima della verifica dell’idoneità dei concorrenti (non è chiaro se per tutti gli appalti sotto-soglia o solo per quelli affidati con le procedure negoziate), a condizione che tale facoltà sia prevista nel bando di gara o nell’avviso, con verifica a campione anche degli altri partecipanti ed eventuale ricalcolo della soglia di anomalia (art. 36, co. 5, CCP);

- la possibilità per la stazione appaltante, in caso di indisponibilità o disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell’albo dei commissari, di nominare, anche solo parzialmente, internamente la commissione di gara (art. 77, co. 3-bis, CCP);

- l’esclusione dalle gare di appalto degli operatori economici, in presenza di violazioni degli obblighi fiscali non definitivamente accertate, di cui la stazione appaltante è venuta a conoscenza (art. 80, co. 4, CCP). Al riguardo, si segnala che già lo scorso 3 aprile Confindustria ha portato all’attenzione del Governo le criticità operative legate a tale previsione, derivanti, in primo luogo, dall’esiguità dell’importo della soglia stabilita per qualificare come “grave” la violazione tributaria (5.000 euro) e, in secondo luogo, dalla non piena conformità della norma alle disposizioni europee in materia di appalti pubblici. Infatti, la disciplina UE consente all’operatore economico, nel rispetto di precise condizioni, di procedere alla regolarizzazione di tali violazioni anche nel corso della procedura, vale a dire dopo il termine per la presentazione della domanda. Poiché il legislatore nazionale non recepisce tale profilo, Confindustria ha chiesto di intervenire su tale carenza legislativa, che rischia di rendere la disciplina italiana troppo restrittiva rispetto a quelle adottate in altri Paesi europei, a danno del principio di massima partecipazione alle gare e alle finalità di meritevolezza e concorrenza effettiva;

- sempre sui motivi di esclusione (art. 80, co. 10 e 10-bis, CCP): i) la decorrenza del periodo di esclusione per le situazioni - escludenti - di cui all’art. 80, co. 5 del Codice - tra cui l’illecito professionale e la risoluzione del contratto in danno - dalla data di accertamento del fatto in via amministrativa ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data della sentenza non più soggetta a impugnazione; ii) l’obbligo per la stazione appaltante, anche nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, di tenere conto delle situazioni escludenti basate su fatti eventualmente commessi dall’operatore economico;

- la possibilità della stazione appaltante di decidere la percentuale di subappalto fino al limite del 50% (art. 105, co. 2, CCP);

- la reintroduzione dell’incentivo 2% dell'importo dell’appalto per le attività di progettazione svolte dai progettisti interni alle amministrazioni aggiudicatrici (art. 113, co. 2, CCP);

- la soppressione dell’Albo - e del relativo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che dovrebbe regolarlo - dei soggetti che possono ricoprire il ruolo di Direttore dei Lavori e Collaudatore, per gli appalti pubblici affidati con la formula del Contraente Generale (soppressione dei co. 3 e 4, dell’art. 196, CCP);

- la soppressione del cd. rito super-accelerato per i processi iniziati successivamente all’entrata in vigore del DL (art. 120 del Codice del processo amministrativo e 204 del CCP).

Tra le ulteriori modifiche al CCP, si segnala:

- l’introduzione a regime della possibilità di affidare manutenzioni ordinarie e straordinarie, a eccezione degli interventi che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere e di impianti, su progetto definitivo “alleggerito” (relazione generale, elenco prezzi unitari, computo metrico-estimativo) e di iniziare i lavori a prescindere dalla redazione e approvazione del progetto esecutivo, con soppressione del regime transitorio ora vigente (art. 23, co. 3-bis, CCP);

- l’eliminazione delle procedure negoziate per i lavori compresi tra 200.000 e 1 milione di euro. Oltre i 200.000 euro e fino alle soglie europee è prevista la procedura aperta, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ed esclusione automatica delle offerte anomale (art. 36, co. 2, lett. c) e d), CCP);

- l’innalzamento fino alla soglia europea della possibilità di utilizzare il criterio del prezzo più basso, con l’obbligo di motivare l’eventuale scelta del criterio dell’OEPV (art. 36, co. 9-bis, CCP);

- la facoltà e non obbligo, per i Comuni non capoluogo, di ricorrere alle centrali di committenza (art. 37, co. 4, CCP);

- la specificazione della circostanza che non costituisce subappalto il ricorso del consorzio stabile ai consorziati indicati in sede di gara (fino a oggi tale precisazione non era prevista, ma il ricorso ai consorziati era ammesso anche se non indicati in sede di gara) (art. 47, co. 2, CCP);

- la possibilità di partecipare agli appalti integrati utilizzando la qualificazione SOA per prestazione di progettazione e costruzione, documentando i requisiti per la progettazione esecutiva qualora gli stessi non siano dimostrati dallo staff di progettazione (art. 59, co. 1-bis, CCP);

- l’estensione da 10 a 15 anni del periodo che le imprese possono prendere a riferimento per documentare il possesso dei requisiti tecnico-economici per la qualificazione SOA (art. 84. co. 4, lett. b), CCP);

- l’eliminazione del tetto massimo del 30% che la stazione appaltante può attribuire all’elemento prezzo nel caso di OEPV (art. 95, co. 10-bis, CCP);

- la rideterminazione dei criteri per l’individuazione della soglia di anomalia, con differenziazioni dei metodi in base al numero delle offerte ammesse (maggiore o minore di 15 offerte) (art. 97, co. 2, 2-bis e 2-ter, CCP) e l’esclusione automatica delle offerte anomale per tutti gli appalti sottosoglia privi di interesse transfrontaliero. L’esclusione automatica non opera in presenza di meno di 10 offerte (art. 97, co. 8, CCP);

- l’innalzamento dal 30 al 50% della soglia, calcolata sull’importo complessivo del contratto, per affidare i lavori in subappalto (art. 105, co. 2, CCP);

- la previsione del pagamento diretto al subappaltatore previa sua richiesta e a prescindere dalle dimensioni dello stesso, nonché dalla natura del contratto (art. 105, co. 13, CCP);

- la proroga al 31 dicembre 2019 del termine, scaduto lo scorso aprile, entro il quale i concessionari “senza gara” si devono adeguare agli obblighi di esternalizzazione previsti dall’art. 177 del CCP (art. 177, co. 2, CCP);

- la possibilità per gli investitori istituzionali e gli istituti di promozione di presentare proposte di project financing per la realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice (art. 183, co. 17-bis, CCP);

- con riferimento alla disciplina transitoria del Codice (art. 216, co. 4-bis, CCP), l’esonero dal divieto di affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori alle opere i cui progetti siano approvati entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando nei successivi 12 mesi (fino a oggi, l’esonero operava solo per le opere i cui progetti definitivi fossero stati approvati alla data di entrata in vigore del CCP, con pubblicazione del bando nei successivi 12 mesi);

- la possibilità per le concessioni autostradali già scadute o in scadenza entro 36 mesi dall’entrata in vigore del DL, il cui bando sia pubblicato entro il 31 dicembre 2019, di avviare la gara sulla base del fabbisogno relativo ai soli interventi di messa in sicurezza dell’infrastruttura esistente (art. 216, co. 27-sexies, CCP)”.

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