È pubblicata, nella Gazzetta ufficiale n. 12 di ieri, la Legge 23 dicembre 2021, n. 238, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2019-2020”.
L'articolo 10 (Disposizioni in materia di contratti pubblici. Procedura di infrazione n. 2018/2273), apporta una serie di modifiche al Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tra queste, è alzata la soglia delle violazioni fiscali non definitivamente accertate da 5.000 a 35.000 euro, sanando così un vulnus che si era creato nei confronti delle imprese che partecipano alle gare d'appalto, per le quali era stata introdotta una causa di esclusione fortemente penalizzante nel caso in cui vi fosse un atto di accertamento non ancora definitivo:
Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s’intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro.
Con l'inserimento del principio di non discriminazione tra gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, sono ammessi a partecipare alle gare anche nuovi soggetti professionali come fondazioni, onlus e altre realtà.
All'articolo 31, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, dopo il secondo periodo è inserito il seguente:
Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività.
La Legge europea 2019-2020 è disponibile in allegato.