Con il parere n. 832 del 13 maggio 2022, la Commissione speciale del Consiglio di Stato si è pronunciata sullo schema di decreto legislativo contenente le modifiche al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza in attuazione della direttiva 2019/1023/UE.
La direttiva 2019/1023/UE mira a rafforzare l’armonizzazione delle procedure nazionali in materia di ristrutturazione preventiva e insolvenza delle imprese in deficit di liquidità e di capitale per garantire il corretto funzionamento del mercato interno e l’esercizio delle libertà fondamentali di circolazione dei capitali e di stabilimento. La normativa europea ha così consolidato la raccomandazione della Commissione Europea 2014/135/UE, la quale aveva rilevato la durata eccessiva delle ristrutturazioni concorsuali e il basso livello di soddisfacimento dei creditori e aveva posto l’esigenza che alle imprese in difficoltà finanziarie fosse data la possibilità di accedere a quadri nazionali di ristrutturazione volti a prevenire l’insolvenza per preservare il valore dell’impresa e a garantire un miglior soddisfacimento dei creditori.
L’Italia ha provveduto all’adeguamento della legislazione nazionale emanando un nuovo Codice, mediante il d.lgs. n. 14 del 2019, e un primo intervento correttivo attraverso il d.lgs. n. 147 del 2020, nonché per mezzo dell’approvazione tempestiva da parte del Governo dell’attuale schema di decreto legislativo nel termine di scadenza della direttiva, fissato al 17 luglio 2022.
L’attuazione della direttiva è stata inserita tra gli interventi prioritari previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza al fine di potenziare i meccanismi di allerta, di completare la digitalizzazione delle procedure anche attraverso la realizzazione di una piattaforma on-line e di specializzare gli organi competenti per le procedure concorsuali.
Il Consiglio di Stato si è pronunciato sul Codice, con il parere reso dalla Commissione speciale n. 1940 del 2018, e sul correttivo con il parere reso dalla Sezione per gli Atti Normativi n. 811 del 2020.
Il parere è reso all’esito della audizione in data 1 aprile 2022 del Capo di gabinetto e di funzionari del Ministero della giustizia, nonché di rappresentanti degli altri Ministeri interessati. In data 11 aprile 2022 l’Ufficio Legislativo del Ministero della giustizia ha inviato una nota contenente chiarimenti su specifici punti oggetto dell’audizione.
SCHEMA DI D.LGS. APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 17 MARZO 2022. Ricordiamo che il Consiglio dei Ministri riunitosi il 17 marzo 2022 ha approvato lo schema di decreto legislativo recante “Modifiche al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023“. La direttiva “Insolvency” si occupa di armonizzare le normative degli Stati membri sulla crisi d’impresa, al fine di garantire un miglior funzionamento del mercato interno e realizzare una maggiore tutela della libertà di circolazione all’interno dell’Unione.
Lo schema di decreto tocca quattro elementi fondamentali: le misure di allerta precoce e accesso alle informazioni; i quadri di ristrutturazione preventiva; le procedure di esdebitazione e le interdizioni; l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.
In merito alle misure di allerta di cui all’articolo 3 della direttiva, lo schema di decreto si rifà all’esistente composizione negoziata e agli istituti di segnalazione all’imprenditore in difficoltà da parte dei creditori pubblici qualificati – Agenzia delle entrate, INPS, INAIL e Agente della riscossione – e alla piattaforma telematica della composizione negoziata. Nella nuova formulazione del Titolo II non sono più previsti gli indicatori della crisi né l’intervento del Pubblico ministero.
Rispetto ai quadri di ristrutturazione, invece, il decreto mira a implementare le procedure che consentono di preservare il valore aziendale e i livelli occupazionali. Il principale oggetto di intervento è costituito dalla normativa sul concordato preventivo in continuità aziendale, risultando solo marginali i ritocchi al concordato meramente liquidatorio e a quello con assuntore. In generale, le modifiche ambiscono a garantire maggiore libertà di azione dell’imprenditore, a valorizzare il consenso dei creditori e a ridurre, in un’ottica di efficienza e rapidità del processo di ristrutturazione, il ruolo del tribunale. Tra le altre cose, sono state modificate le regole di maggioranza e le regole di distribuzione dell’attivo concordatario, affiancando alla regola della priorità assoluta quella della priorità relativa.
La disciplina riguardante esdebitazione e interdizioni, presente nel Codice, era invece già ampiamente conforme alla direttiva. Per consentire all’imprenditore la ripresa delle attività economiche, è stato unicamente necessario collegare all’esdebitazione anche il venir meno delle cause di ineleggibilità derivanti dalla procedura di liquidazione giudiziale, di cui all’articolo 22 par. 1 della direttiva.
In ultimo, in tema di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, si è intervenuti per aumentare l’efficienza e la rapidità delle procedure e così dare attuazione agli artt. 26 e 27 della direttiva.
Lo schema di decreto, proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dalla ministra della Giustizia, Marta Cartabia, è in massima parte il frutto delle proposte avanzate dalla Commissione per l’elaborazione di interventi sul Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, istituita con decreto del 22 aprile 2021 dalla Guardasigilli e prorogata con successivo decreto del 22 settembre 2021.
Inoltre, le modifiche e integrazioni al testo originario derivano anche da alcune osservazioni avanzate dal ministero dello Sviluppo economico, dal ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e dal ministero dell’Economia e delle finanze.