Nella riunione di ieri 15 giugno, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della giustizia Marta Cartabia, ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo che introduce modifiche al codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (in attuazione della direttiva UE 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva UE 2017/1132 - direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza).
Il testo tiene conto dei pareri espressi dal Consiglio di Stato – LEGGI TUTTO - e dalle competenti Commissioni parlamentari. Ricordiamo che la Commissione Giustizia del Senato, nel parere reso al Governo, ha accolto pienamente le osservazioni e proposte evidenziate dall’ANCE nel proprio documento di posizione inviato ad entrambe le Commissioni parlamentari (LEGGI TUTTO).
La direttiva “Insolvency” (direttiva UE 2019/1023) si occupa di armonizzare le normative degli Stati membri sulla crisi d’impresa, al fine di garantire un miglior funzionamento del mercato interno e realizzare una maggiore tutela della libertà di circolazione all’interno dell’Unione.
Il decreto approvato ieri da CdM tocca quattro elementi fondamentali: le misure di allerta precoce e accesso alle informazioni; i quadri di ristrutturazione preventiva; le procedure di esdebitazione e le interdizioni; l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.
In merito alle misure di allerta di cui all’articolo 3 della direttiva, il decreto nella sua impostazione originaria si rifà all’esistente composizione negoziata e agli istituti di segnalazione all’imprenditore in difficoltà da parte dei creditori pubblici qualificati – Agenzia delle entrate, INPS, INAIL e Agente della riscossione – e alla piattaforma telematica della composizione negoziata. Nella nuova formulazione del Titolo II non sono più previsti gli indicatori della crisi né l’intervento del Pubblico ministero.
Rispetto ai quadri di ristrutturazione, invece, il decreto mira a implementare le procedure che consentono di preservare il valore aziendale e i livelli occupazionali. Il principale oggetto di intervento è costituito dalla normativa sul concordato preventivo in continuità aziendale, risultando solo marginali i ritocchi al concordato meramente liquidatorio e a quello con assuntore. In generale, le modifiche ambiscono a garantire maggiore libertà di azione dell’imprenditore, a valorizzare il consenso dei creditori e a ridurre, in un’ottica di efficienza e rapidità del processo di ristrutturazione, il ruolo del tribunale. Tra le altre cose, sono state modificate le regole di maggioranza e le regole di distribuzione dell’attivo concordatario, affiancando alla regola della priorità assoluta quella della priorità relativa.
La disciplina riguardante esdebitazione e interdizioni, presente nel Codice, era invece già ampiamente conforme alla direttiva. Per consentire all’imprenditore la ripresa delle attività economiche, è stato unicamente necessario collegare all’esdebitazione anche il venir meno delle cause di ineleggibilità derivanti dalla procedura di liquidazione giudiziale, di cui all’articolo 22 par. 1 della direttiva.
In ultimo, in tema di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, si è intervenuti per aumentare l’efficienza e la rapidità delle procedure e così dare attuazione agli artt. 26 e 27 della direttiva.
Il decreto è in massima parte il frutto delle proposte avanzate dalla Commissione per l’elaborazione di interventi sul Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, istituita con decreto del 22 aprile 2021 dalla Guardasigilli e prorogata con successivo decreto del 22 settembre 2021.
Inoltre, le modifiche e integrazioni al testo originario derivano anche da alcune osservazioni avanzate dal ministero dello Sviluppo economico, dal ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e dal ministero dell’Economia e delle finanze.