I sistemi di misurazione intelligente “non possono fornire ai clienti finali direttamente informazioni sulla fatturazione: tali informazioni possono essere trasmesse dal Gestore al cliente finale sulla base delle informazioni provenienti dalle misurazioni”. Inoltre “all’interno del comma 7 lettera a) del D.lgs. 102 tali informazioni sono già specificate”.
È questa l'osservazione di AiCARR (Associazione italiana condizionamento dell'aria, riscaldamento e refrigerazione) sulle modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, dove ora compare, al comma 3, “i sistemi di misurazione intelligenti forniscano ai clienti finali informazioni sulla fatturazione precise e basate sul consumo effettivo (…)”.
La modifica è prevista nello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo n. 102/2014, sul quale AiCARR ha formulato un documento di osservazioni indirizzato al Presidente della 10° Commissione Permanente del Senato.
RIPARTIZIONE COSTI RELATIVI ALLE INFORMAZIONI SULLA FATTURAZIONE. Altra osservazione dell'Associazione è relativa al comma 8-bis che, aggiunto nella proposta di modifica dopo il comma 8, recita “La ripartizione dei costi relativi alle informazioni sulla fatturazione per il consumo individuale di riscaldamento e di raffrescamento nei condomini e negli edifici polifunzionali di cui al comma 5 è effettuata senza scopo di lucro. L'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro il 31 dicembre 2016, stabilisce i costi di riferimento a cui i fornitori del servizio sono tenuti ad uniformarsi”.
AiCARR ritiene invece che debbano essere definiti i requisiti minimi, che la ripartizione deve avere al fine di poter definire un costo di riferimento, e rileva la mancanza del riferimento al servizio di acqua calda sanitaria, proponendo come modifica il seguente testo : “L’autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro il 31 dicembre 2016 stabilisce le informazioni minime che devono essere contenute nella ripartizione dei consumi individuali di riscaldamento, di raffrescamento e acqua calda sanitaria, nei condomini e negli edifici polifunzionali di cui al comma 5, i costi di riferimento a cui i fornitori del servizio sono tenuti ad uniformarsi.”
NORME TECNICHE VIGENTI. L’Associazione dichiara invece di condividere pienamente il comma 5 lettera c) D.lgs. 102/2014 modificato per effetto dell’art. 22, comma 2 ter del D.L. 12 settembre 2014, n.133 ampliando il riferimento a tutte le normative tecniche vigenti in materia “secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti”.