Fisco

Modifiche al Superbonus (Aiuti quater), l'AdE istituisce i codici tributo per le opzioni comunicate dal 1° novembre

Devono essere indicati nel modello F24 per utilizzare in compensazione i crediti d’imposta riguardanti il Superbonus ceduto nel primo caso, fruito con sconto in fattura nel secondo, le cui comunicazioni relative alle corrispondenti opzioni sono state inviate all’AdE dal 1° novembre 2022

mercoledì 7 dicembre 2022 - Redazione Build News

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L'Agenzia delle entrate ha istituito, con la risoluzione n. 71/E di oggi, 7 dicembre 2022 (in allegato), i codici tributo n. “7708” e “7718”. Devono essere indicati nel modello F24 per utilizzare in compensazione i crediti d’imposta riguardanti il Superbonus ceduto nel primo caso, fruito con sconto in fattura nel secondo, le cui comunicazioni relative alle corrispondenti opzioni sono state inviate all’AdE dal 1° novembre 2022.

La distinzione si è resa necessaria in seguito alle modifiche normative intervenute con il Dl n. 176/2022 (decreto “Aiuti-quater), che introduce, in deroga alla disciplina ordinaria, una diversa ripartizione in rate dei crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura previste dall’articolo 121 del Dl “Rilancio, comunicate all’amministrazione finanziaria entro il 31 ottobre 2022. In particolare, in tal caso, prevede l’articolo 9, comma 4 del decreto “Aiuti-quater”, è possibile usufruire del tax credit ancora non speso, in dieci rate annuali di pari importo previa comunicazione trasmessa telematicamente all’Agenzia direttamente dal fornitore o cessionario o da un intermediario abilitato.

La parte del bonus non utilizzata nell'anno, specifica la stessa norma, non può essere spesa negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. La disposizione rimanda a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate per la definizione delle modalità attuative della chance.

Si è reso, dunque, necessario, come già detto, istituire due codici tributi ad hoc per distinguere i crediti con opzioni comunicate dopo il 31 ottobre 2022 e, cioè dal 1° novembre 2022, perché fuori dalla novella disciplina.

Con la risoluzione odierna debuttano, pertanto, i codici:

- “7708” denominato “Cessione credito - Superbonus art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 Dl n. 34/2020 – opzioni dal 01/11/2022”

- “7718” denominato “Sconto - Superbonus art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 - opzioni dal 01/11/2022”.

Il loro posto è nel modello F24, presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, nella sezione “Erario”, in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”, oppure, in caso di riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

I bonus compensati sono quelli risultanti dalle opzioni inviate in base all’articolo 121 del Dl “Rilancio” che consente di usufruire di determinate detrazioni edilizie, tra le quali il Superbonus, tramite sconto in fattura o cessione del credito, secondo i termini e le modalità stabilite con i relativi provvedimenti delle Entrate, da ultimo il provvedimento del 10 giugno 2022.

Al riguardo il documento di prassi evidenzia che nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato “AAAA”. Per le spese sostenute nel 2022, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota del credito, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2023”; per l’utilizzo in compensazione della seconda quota dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2024” e così via.

Infine, l’Agenzia specifica che i codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 83/2020 e n. 12/2022 restano utilizzabili per identificare i crediti derivanti dalle opzioni comunicate fino al 31 ottobre 2022.

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