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Modifiche al Superbonus, è in Gazzetta la legge di conversione del Decreto Aiuti-quater

La Legge 13 gennaio 2023, n. 6, che all'art. 9 interviene sulla disciplina del superbonus, è in vigore da oggi 18 gennaio

mercoledì 18 gennaio 2023 - Redazione Build News

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“Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 173, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all’articolo 6, comma 4, lettera d) , del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, di cui agli articoli 19 e 20 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010, di cui all’articolo 25 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e di cui all’articolo 17 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, le definizioni di «soggetto responsabile» contenute in ciascuna delle citate disposizioni si interpretano nel senso che gli enti locali, come definiti dall’articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero le regioni, in ragione della loro natura, sono soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici anche laddove ne abbiano esternalizzato la realizzazione, la gestione, la sicurezza sul lavoro, la manutenzione, compresa quella relativa al funzionamento, e i relativi costi”.

È quanto dispone l'Art. 9-bis (“Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici”) della Legge 13 gennaio 2023, n. 6, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Aiuti-quater (decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica). Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2023, la Legge Aiuti-quater è in vigore da oggi 18 gennaio 2023.

SUPERBONUS. L'articolo 9 della legge interviene sulla disciplina del superbonus, prevedendo, la riduzione dal 110 al 90 per cento della percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina dell'istituto.

È prorogato al 31 marzo 2023 il termine previsto per l'utilizzo della detrazione del 110 per cento per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari e prevista la possibilità, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, di vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023.

Previsto il riconoscimento dell'agevolazione con aliquota nella misura del 110 per cento fino al 2025 ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso.

È innalzato, da 2 a 3, il limite del numero di cessioni del credito previste per gli interventi di efficientamento energetico e recupero edilizio.

Introdotta la possibilità per SACE di concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e soggetti abilitati al credito, per finanziamenti a favore di imprese che realizzano interventi edilizi rientranti nella disciplina del superbonus.

Di seguito riportiamo il testo integrale dell'art. 9 della Legge Aiuti-quater.

Art. 9. Modifiche agli incentivi per l’efficientamento energetico

1. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8 -bis:

1) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022, del 90 per cento per quelle sostenute nell’anno 2023»;

2) al secondo periodo, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;

3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) , la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8 -bis .1, non superiore a 15.000 euro.»;

b) dopo il comma 8 -bis è aggiunto il seguente:

«8 -bis. 1. Ai fini dell’applicazione del comma 8 -bis , terzo periodo, il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, presenti nel suo nucleo familiare, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1 -bis, allegata al presente decreto.»;

c) al comma 8 -ter, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dal comma 10 -bis , per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento.»;

d) soppressa.

1 -bis. Dopo la tabella 1 allegata al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è inserita la tabella 1 -bis di cui all’allegato 1 annesso al presente decreto.

2. Soppresso.

3. Al fine di procedere alla corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui all’articolo 119, commi 8 -bis e 8 -bis .1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per gli interventi di cui al suddetto comma 8 -bis, primo e terzo periodo, è autorizzata la spesa nell’anno 2023 di 20 milioni di euro. Il contributo di cui al presente comma è erogato dall’Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

4. Per gli interventi di cui all’articolo 119 del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, in deroga all’articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge, i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. L’Agenzia delle entrate, rispetto a tali operazioni, effettua un monitoraggio dell’andamento delle compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze dei provvedimenti previsti ai sensi dell’articolo 17, commi 12 -bis , 12 -ter e 12-quater , della legge 31 dicembre 2009, n. 196 . Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma.

4 -bis. All’articolo 121, comma 1, lettere a) e b) , del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre».

4 -ter. Le disposizioni di cui al comma 4 -bis si applicano anche ai crediti d’imposta oggetto di comunicazioni dell’opzione di cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4 -quater. La società SACE S.p.A. può concedere le garanzie di cui all’articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, alle condizioni, secondo le procedure e nei termini ivi previsti, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, strumentali a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia, rientranti nelle categorie contraddistinte dai codici ATECO 41 e 43 e che realizzano interventi in edilizia di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. I crediti d’imposta eventualmente maturati dall’impresa alla data del 25 novembre 2022 ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere considerati dalla banca o istituzione finanziatrice quale parametro ai fini della valutazione del merito di credito dell’impresa richiedente il finanziamento e della predisposizione delle relative condizioni contrattuali.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo , valutati in 8,6 milioni di euro per l’anno 2022, 92,8 milioni di euro per l’anno 2023, 1.066 milioni di euro per l’anno 2024, 1.020,6 milioni di euro per l’anno 2025, 946,1 milioni di euro per l’anno 2026, 1.274,8 milioni di euro per l’anno 2027, 273,4 milioni di euro per l’anno 2028, 118,6 milioni di euro per l’anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l’anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l’anno 2034 e pari a 20 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l’anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l’anno 2034, ai sensi dell’articolo 15 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.

IN ALLEGATO la Legge Aiuti-quater pubblicata in GU.

APPROFONDIMENTI. Per approfondire leggi anche:

Superbonus, cosa cambia con il Decreto Aiuti-quater e con la Legge di Bilancio 2023

Superbonus, convertito in legge il Decreto Aiuti-quater

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