Attualità

Modifiche ai contratti e varianti in corso d’opera: solo online la comunicazione ad ANAC

Vanno svolte esclusivamente in via telematica le comunicazioni all'Autorità relative alle modifiche contrattuali e alle varianti in corso d’opera a cui sono tenute la stazioni appaltanti, come previsto dal Codice dei contratti pubblici (art. 5, cc. 11 e 12, dell’allegato II.14)

martedì 18 febbraio 2025 - Alessandro Giraudi

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A partire dal 1° gennaio 2024 ha acquistato piena efficacia la disciplina in tema di digitalizzazione prevista dal Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36/2023, riferibile all’intero ciclo di vita dei contratti pubblici.

Conseguentemente anche gli obblighi di comunicazione riferibili alle modifiche del contratto e previsti dall’art. 5, commi 11 e 12 dell’allegato II.14 del codice dei contratti devono essere assolti dalle stazioni appaltanti esclusivamente in via telematica.

A tal riguardo, l’Anac già nella delibera n. 582 del 13.12.2023, con la quale sono state fornite indicazioni circa le corrette modalità di trasmissione dei dati relativi sia all’aggiudicazione sia alla fase di esecuzione, ivi comprese le informazioni relative alle modificazioni contrattuali, ha precisato che devono intendersi superate le precedenti indicazioni fornite con il Comunicato del Presidente del 23.11.2016 recante “Trasmissione delle varianti in corso d’opera ex articolo 106, comma 14, del decreto legislativo n. 50/2016”. Le specifiche indicazioni operative sono state ribadite in sede di aggiornamento della relativa FAQ B.1 del gennaio 2024.

Stante, tuttavia, la riscontrata ricezione di comunicazioni, concernenti varianti in corso d’opera elaborate sul vecchio modulo di acquisizione dati risalente al 2016 e veicolate ancora attraverso l’invio di PEC al protocollo ANAC, con il Comunicato del Presidente del 30 gennaio 2025 l'Autorità nazionale anticorruzione ribadisce quanto segue.

Il Comunicato del Presidente ANAC del 30 gennaio 2025

“Preliminarmente si ricorda che, per le procedure assoggettate al decreto legislativo n. 50/2016 e per quelle indette entro il 31.12.2023, le comunicazioni delle modifiche ai contratti e delle varianti in corso d’opera, continuano ad essere assolte mediante Interfaccia utente SIMOG.

Per le procedure assoggettate, invece, al vigente d.lgs. 36/2023 ed indette a partire dal 01.01.2024, i dati relativi alle modifiche contrattuali sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici mediante le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e pubblicati dall’Autorità ai sensi dell’art. 28 del nuovo codice.

Si ricorda, altresì, che per quanto concerne le varianti in corso d’opera riferibili a contratti sopra soglia comunitaria e di valore superiore al 10%, la documentazione concernente la specifica variante, ed analiticamente individuata all’articolo 5, comma 12, dell’allegato II.14 del decreto legislativo n. 36/2023, deve essere resa disponibile dalla stazione appaltante, entro trenta giorni dall'approvazione della stessa, tramite un link ipertestuale che rinvia alla sezione “amministrazione trasparente” dove è conservata la documentazione medesima, in un’apposita sottosezione di secondo livello denominata "Varianti in corso d’opera " nell’ambito della più generale sottosezione
“Bandi di gara e contratti”.

Resta inteso che per le stazioni appaltanti che non rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione del decreto trasparenza il link suddetto dovrà puntare alla pagina specifica di pubblicazione dei documenti (e non ad una pagina generica o alla pagina iniziale del sito istituzionale).

Per gli appalti di servizi e forniture, in assenza di una precisa indicazione normativa della documentazione minima da trasmettere ad ANAC a corredo della variante, devono essere resi disponibili il progetto (di unico livello) e la relazione del RUP.

Ai fini del calcolo del superamento del limite di aumento del 10% dell’importo contrattuale individuato dalla normativa, l’importo da indicare è quello che deriva dalla somma di ogni singola lavorazione, tenendo conto sia di quelle in aumento, sia in diminuzione.

Nella relazione del RUP di accompagnamento alla variante, da rendere disponibile per le necessarie verifiche, deve essere indicato anche l’importo complessivo netto sia delle sole lavorazioni in aumento, sia di quelle in diminuzione, nonché il valore numerico delle nuove voci di prezzo inserite nel progetto di variante (cosiddetti nuovi prezzi contrattuali).

Nella medesima relazione devono essere evidenziate anche le modifiche introdotte alle categorie di qualificazione e relative classifiche richieste in sede di gara, nonché le modifiche apportate alle CPV di progetto, che, oltre ad essere sintomatiche di possibili modifiche sostanziali al progetto, comportano la necessità di una nuova verifica in ordine al possesso dei requisiti di qualificazione in capo ai soggetti esecutori.

Si ricorda che l’inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle modifiche ai contratti e delle varianti in corso d'opera previsti dall’allegato II.14, comporta l’avvio d’ufficio del procedimento di applicazione delle sanzioni da parte dell’Autorità, ai sensi del combinato disposto dell’art. 120, comma 15 e dell’art. 222, comma 13 del codice.

Si rammenta, inoltre, che la violazione degli obblighi di trasmissione di cui all’articolo 23, comma 5 e 28, comma 1, del codice da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti è sanzionata ai sensi dell’articolo 222, commi 9 e 13, del codice medesimo.

Si rappresenta, infine, che stante le richiamate modalità di trasmissione telematica saranno considerate irricevibili tutte le comunicazioni relative a modifiche contrattuali e varianti in corso d’opera avvenute a mezzo di altri sistemi”.

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