L'art. 113 -bis del codice dei contratti statuisce al comma 4, secondo periodo che "Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale". Considerato che può verificarsi che in corso di esecuzione dell'appalto siano approvate varianti in aumento e/o in diminuzione che modificano l'importo del contratto, si chiede al Ministero delle Infrastrutture se la penale vada sempre e comunque calcolata in relazione all'importo netto contrattuale iniziale o se vada calcolata considerando l'importo netto contrattuale così come rideterminato a seguito dell'approvazione delle varianti in aumento e/o in diminuzione.
L’art. 113 bis del Codice si riferisce all’“ammontare contrattuale”. Ammontare è concetto che si può riportare a quello di somma. Pertanto l’importo da prendere in considerazione è quello risultante dopo la somma (algebrica) di eventuali varianti o modificazioni, chiarisce il Mims nel parere n. 978 del 19 luglio 2021.
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