Torna in Consiglio dei ministri per il varo definitivo lo schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Anche dalle commissioni competenti della Camera è arrivato il via libera, con osservazioni, al provvedimento che reca disposizioni per l’attuazione della delega contenuta nell’articolo 5, comma 1, della legge 124/2015 di riforma della pubblica amministrazione.
Lo schema di decreto detta alcune disposizioni generali applicabili ai procedimenti relativi alle attività non assoggettate ad autorizzazione espressa e delimita gli ambiti dei relativi regimi amministrativi. Viene rinviata, invece, a successivi decreti legislativi la individuazione dei procedimenti da ricondurre ai quattro regimi amministrativi definiti nella norma di delega, ossia:
- segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’art. 19 della legge 241/1990;
- silenzio assenso di cui all’art. 20 della legge 241/1990;
- comunicazione preventiva;
- autorizzazione espressa.
Il provvedimento anzitutto individua (art. 1) l’oggetto del decreto trasmesso alle Camere per il parere e dei successivi decreti da emanare per l’attuazione della disposizione di delega; disciplina la predisposizione dei moduli unificati e standardizzati per la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni alle pubbliche amministrazioni, ne regola le modalità di pubblicazione sui siti delle amministrazioni e prevede sanzioni per la mancata pubblicazione (art. 2); introduce una disciplina (art. 3) per la concentrazione dei regimi amministrativi (cd. SCIA unica); delimita l’ambito di applicazione soggettivo delle disposizioni del decreto (art. 4).
La norma di delega prevede la possibilità di emanare eventuali disposizioni integrative e correttive entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO. Nel testo definitivo del provvedimento saranno recepiti i pareri del Consiglio di Stato e delle commissioni della Camera. Nel suo parere del 15 marzo 2016, Palazzo Spada ha evidenziato come, “nonostante sarebbe stato auspicabile che l’attuazione della delega, preferibilmente con un unico decreto legislativo, non prescindesse dalla pur non facile opera di ricognizione e classificazione dei procedimenti”, il decreto possiede “caratteristiche di autonoma utilità e di indipendente operatività” idoneo a risolvere alcune delle criticità applicative della disciplina in questione. Inoltre, il Consiglio di Stato ha invitato il Governo ad introdurre nello schema di decreto l’obbligo di comunicazione ai soggetti interessati dei termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, che rientra negli oggetti della delega previsti esplicitamente dall’articolo 5, co. 1, della Legge 124/2015.
IL PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA SEMPLIFICAZIONE. Nel suo parere favorevole espresso il 17 maggio scorso (LEGGI TUTTO), la Commissione parlamentare per la semplificazione ha chiesto che vengano assicurati i necessari coordinamenti della nuova disciplina della Scia con la normativa vigente e in particolare con la legge n. 241 del 1990, nonché di introdurre un termine per l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei moduli sui siti istituzionali.
ATTUAZIONE DELLA DELEGA IN DUE TEMPI. Il Governo ha scelto di attuare la delega in due tempi, dando attuazione alla delega con due distinti decreti legislativi: il primo, di carattere metodologico e generale; il secondo, in corso di predisposizione, volto alla precisa individuazione delle diverse tipologie di procedimenti.