Il 4 maggio 2017 la Conferenza unificata ha approvato, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del d.lgs. 30 giugno 2016, n. 126, l’accordo tra Governo, Regioni ed enti locali sull'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze nei settori dell'edilizia e delle attività commerciali e assimilabili.
Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l’obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 30 giugno 2017 i moduli unificati e standardizzati, adottati con l’accordo e adattati dalle Regioni, ove necessario, alle specifiche normative regionali entro il 20 giugno 2017.
L'Anci (Associazione nazionale comuni) ha pubblicato una nota indirizzata alle amministrazioni Comunali. L’accordo e i moduli sono disponibili all’indirizzo: http://www.italiasemplice.gov.it/modulistica/moduli-unificati-e-standardizzati/
LA NOTA ANCI
L’obbligo di pubblicazione della modulistica sul sito istituzionale da parte del Comune può essere assolto anche attraverso una delle seguenti modalità:
Rinvio (link) alla piattaforma telematica utilizzata dal Comune (il portale www.impresaingiorno o i portali regionali e locali);
Rinvio (link) alla modulistica adottata a livello regionale, successivamente all’accordo e pubblicata sul sito istituzionale della Regione.
Con successivi accordi o, per le materie di competenza statale, con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, verranno adottati i moduli per le altre attività/procedimenti indicati nella Tabella A allegata al decreto legislativo n. 222 del 2016. Inoltre, i moduli già adottati potranno essere, ove necessario, aggiornati.
Per i dati che devono essere specificati a livello locale, quali ad esempio la misura e le modalità di pagamento degli oneri, dei diritti, etc. oppure, per le attività per le quali ancora non è stata adottata la modulistica unificata a livello nazionale, le amministrazioni devono pubblicare comunque l’elenco delle informazioni, dei dati e delle eventuali attestazioni richieste a corredo della domanda, della segnalazione o della comunicazione.
Si precisa inoltre che la tabella allegata al decreto legislativo n.222 del 2016 non contempla alcune specifiche attività, quali, solo per fare un esempio, il subingresso per le attività artigianali, in quanto non disciplinate da normativa statale, ma solo da disposizioni regionali. In tali casi i moduli potranno essere integrati a livello regionale o in mancanza a livello comunale.
Come previsto dall’art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 222 del 2016, le Regioni e i comuni possono integrare la modulistica standardizzata unificata con le attività che non sono state espressamente individuate dalla Tabella A, in quanto riconducibili a fattispecie di competenza regionale ovvero a specificità territoriali.
Resta, comunque, ferma la possibilità per le Regioni e gli Enti locali di prevedere maggiori livelli di semplificazione nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, secondo quanto disposto dall’art. 5 del decreto legislativo n. 222 del 2016.
L’accordo contiene altresì importanti istruzioni operative sia per le attività commerciali e assimilate che per l’edilizia, di seguito sintetizzate:
A) ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’UTILIZZO DELLA MODULISTICA IN MATERIA DI ATTIVITÀ COMMERCIALI E ASSIMILATE
I moduli unificati e semplificati riguardano:
1) Scheda anagrafica
2) Esercizio di vicinato
3) Media e grande struttura di vendita
4) Vendita in spacci interni
5) Vendita mediante apparecchi automatici in altri esercizi già abilitati e/o su aree pubbliche
6) Vendita per corrispondenza, tv, e-commerce
7) Vendita presso il domicilio dei consumatori
8) Bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone tutelate)
9) Bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone non tutelate)
10) Bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e bevande
11) Attività di acconciatore e/o estetista
12) Subingresso in attività
13) Cessazione o sospensione temporanea di attività
14) Notifica sanitaria ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004)
La scheda anagrafica è comune a tutte le attività e costituisce parte integrante di ciascun modulo.
Il modulo per la notifica sanitaria riguarda tutti gli operatori del settore alimentare.
L’organizzazione dei dati
La modulistica prende necessariamente in considerazione tutte le diverse opzioni legate, ad esempio, agli eventi legati alla vita delle imprese (avvio, trasferimento, ampliamento, subingresso o cessazione), alla dimensione delle attività commerciali, alle modalità di vendita, alla tipologia di prodotti da vendere, alla localizzazione nel caso di bar e ristoranti (ad es. in zone tutelate), alle altre modalità di somministrazione di alimenti e bevande, etc.
Inoltre un apposito quadro riepilogativo indica l’eventuale documentazione da allegare, in particolare quando nel medesimo contesto vengono presentate altre segnalazioni o comunicazioni nell’ambito della SCIA unica o vengono richieste le autorizzazioni necessarie all’avvio dell’attività con la SCIA condizionata.
Il quadro riepilogativo potrà essere generato “in automatico” dal sistema informativo.
A differenza del modulo tradizionale cartaceo, la modulistica implementata su sistema informativo consente a cittadini e imprese di selezionare solo le opzioni di proprio interesse e, quindi, offre un percorso telematico guidato personalizzato.
Tutto quello che non può più essere richiesto a cittadini e imprese
Non possono più essere richiesti certificati, atti e documenti che la pubblica amministrazione già possiede (per esempio le certificazioni relative ai titoli di studio o professionali richiesti per avviare alcune attività, la certificazione antimafia, etc.), ma solo, ove necessario, gli elementi che consentano all’amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli, anche a campione (articolo 18, legge n. 241 del 1990 e art 43 del DPR n. 445 del 2000).
Non possono più essere richiesti dati e adempimenti che derivano da “prassi amministrative”, ma non sono espressamente previsti dalla legge. Ad esempio, non è più richiesto il certificato di agibilità dei locali per l’avvio di un’attività commerciale e non occorre più allegare relazioni tecniche dettagliate con la descrizione dei locali e delle attrezzature per aprire un pubblico esercizio. È sufficiente una semplice dichiarazione di conformità ai regolamenti urbanistici, igienico sanitari, etc.;
Le autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari all’avvio dell’attività, vengono acquisite dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP) presentando tutte le segnalazioni/comunicazioni con la SCIA unica (SCIA più altre segnalazioni o comunicazioni) e tutte le domande di autorizzazione in uno con la SCIA condizionata (SCIA più istanze).
Un linguaggio più semplice
Il linguaggio è stato semplificato in modo da utilizzare il più possibile termini di uso comune. Ad esempio “un esercizio di vicinato” è un esercizio commerciale fino a 150/250 mq, “un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande” è un bar o un ristorante.
Sono state eliminate tutte le espressioni del tipo “ai sensi della legge”, i riferimenti normativi si trovano solo in nota o tra parentesi.
In tutti i casi in cui erano previste formule del tipo “dichiaro di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. X della legge XX”, che rendevano difficilmente accessibile per l’impresa il contenuto della dichiarazione da sottoscrivere, è stato esplicitato il contenuto dei requisiti previsti dalla legge, anche attraverso appositi riquadri esplicativi.
B) ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’UTILIZZO DELLA MODULISTICA IN MATERIA DI ATTIVITA’ EDILIZIE
I moduli unificati e semplificati oggetto dell’accordo sono:
A. CILA
B. SCIA e SCIA alternativa al permesso di costruire (nelle regioni che hanno disciplinato entrambi i titoli abilitativi i due moduli possono essere unificati)
C. Comunicazione di inizio lavori (CIL) per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee
D. Soggetti coinvolti (allegato comune ai moduli CILA, SCIA e CIL)
E. Comunicazione di fine lavori
F. SCIA per l’agibilità
L’organizzazione dei dati
Il modulo della SCIA
Il modulo della SCIA (compresa la SCIA alternativa al permesso di costruire) è organizzato in due sezioni: la prima è dedicata ai dati, alla segnalazione e alla dichiarazione del titolare (proprietario, affittuario etc.); la seconda parte è riservata alla relazione di asseverazione del tecnico: un percorso guidato indica tutte le possibili opzioni connesse alla realizzazione del progetto quando, contestualmente alla SCIA, è necessario presentare altre segnalazioni o comunicazioni (SCIA unica) o richiedere l’ acquisizione degli atti di assenso (SCIA condizionata). Infine una lista di controllo: il quadro riepilogativo della documentazione, che può essere generato “in automatico” dal sistema informativo, consente di verificare la presenza degli allegati necessari.
Questa modulistica, implementata su sistema informativo, consentirà a tecnici e cittadini di selezionare e compilare solo le opzioni di proprio interesse, creando un percorso telematico guidato e personalizzato.
I moduli della CILA e dell’Agibilità
I modulo della CILA e quello dell’agibilità sono più snelli e raccolgono in un unico documento le dichiarazioni del titolare, l’asseverazione del tecnico e la lista di controllo (quadro riepilogativo).
Se, contestualmente alla CILA, sono necessarie altre comunicazioni, segnalazioni o autorizzazioni, i tecnici potranno compilare gli appositi campi (utilizzando le informazioni contenute nella relazione della SCIA e nella relativa lista di controllo). Si rammenta, inoltre, che l’art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016 ha sostituitol’art. 24 del d.P.R. n. 380 del 2001 sostituendo i preesistenti certificato di agibilità e asseverazione del tecnico con la SCIA.
Gli altri moduli
Completano il quadro il modello della comunicazione di fine lavori e quello per l’ inizio lavori per le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, che vanno rimosse entro 90 giorni.
L’allegato soggetti coinvolti
Infine, vi è un allegato comune a CILA, SCIA e CIL per i “soggetti coinvolti” e cioè gli altri eventuali titolari (ad es. i comproprietari), il tecnico incaricato e il direttore dei lavori ove previsti.
Le novità
La modulistica per i titoli abilitativi edilizi, già adottata con precedenti accordi, viene adeguata alle novità introdotte dai decreti legislativi n. 126 e n. 222 del 2016. Viene inoltre adottata la modulistica per la SCIA ai fini dell’agibilità, che consentirà di eliminare i circa 150.000 certificati di agibilità che ogni anno sono rilasciati in Italia.
Tutto quello che non può più essere richiesto a cittadini e imprese
Non possono più essere richiesti certificati, atti e documenti che la pubblica amministrazione già possiede (per esempio i precedenti titoli abilitativi edilizi, gli atti di proprietà, la visura catastale e il DURC), ma solo gli elementi che consentano all’amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli, anche a campione (articolo 18, legge n. 241 del 1990 (o art 43 del DPR 445 del 2000?).
Non è più richiesta la presentazione delle autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari all’avvio dell’attività, ma esse vengono acquisite dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP): è sufficiente presentare una domanda (CILA o SCIA più autorizzazioni) o le altre segnalazioni/comunicazioni in allegato alla SCIA unica (CILA e SCIA più altre segnalazioni o comunicazioni). In questo modo l’Italia si adegua al principio europeo secondo cui “l’amministrazione chiede una volta sola” (“Once only”).
Considerazioni finali
L’articolo 2 del decreto legislativo n. 126 del 2016 prevede specifici divieti e sanzioni. Si rammenta, infatti, che la mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni indicate entro il 30 giugno, costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (articolo 2, comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016).
È vietato, inoltre, chiedere ai cittadini e alle imprese documenti diversi da quelli indicati nella modulistica e pubblicati sul sito istituzionale. In particolare:
- è vietata la richiesta di informazioni, documenti ulteriori, diversi o aggiuntivi, rispetto a quelli indicati nella modulistica unica standardizzata adottata con l’accordo del 4 maggio scorso o comunque pubblicati sul sito. Le richieste di integrazione documentale sono limitate ai soli casi in cui non vi sia corrispondenza tra il contenuto dell’istanza, della segnalazione, della comunicazione e quanto pubblicato sui siti istituzionali (articolo 2, comma 4, decreto legislativo n. 126 del 2016);
- è vietato richiedere documenti o informazioni in possesso della stessa o di altre pubbliche amministrazioni (articolo 2, comma 4, decreto legislativo. n. 126 del 2016).
La richiesta di informazioni e documenti non corrispondenti a quelli pubblicati sul sito istituzionale costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (art. 2 comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016).