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Moduli unificati per le attività edilizie: il testo dell'Accordo e le istruzioni operative

Le principali novità della nuova modulistica in materia di attività edilizia e le relative istruzioni per l’uso

venerdì 5 maggio 2017 - Redazione Build News

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“Ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, sono adottati i moduli unificati e standardizzati di cui all’allegato 1 in materia di attività commerciali e assimilate e all’allegato 2 in materia di attività edilizia, nonché le relative istruzioni operative sull'utilizzo della nuova modulistica. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.”

È quanto si legge al comma 1 dell'articolo 1 dell'Accordo – in allegato - tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze, siglato ieri in Conferenza Unificata (LEGGI TUTTO).

Il comma 2 dispone che “ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 e dell'articolo 24, commi 3 e 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le Regioni adeguano entro il 20 giugno 2017, in relazione alle specifiche normative regionali, i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati, di cui al presente accordo, utilizzando le informazioni contrassegnate come variabili. I Comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso sulla base delle previsioni del presente accordo entro e non oltre il 30 giugno 2017”.

Le Regioni e i Comuni “garantiscono la massima diffusione dei moduli”.

L'articolo 2 dell'Accordo (“Norma finale”) stabilisce che “con successivi accordi si procede al completamento dell’adozione dei moduli unificati e standardizzati per le attività di cui alla Tabella A del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, tenendo conto della frequenza dei procedimenti e delle attività, nonché agli eventuali aggiornamenti della modulistica già adottata”.

ALLEGATO 2 MODULISTICA EDILIZIA

I moduli unificati e semplificati oggetto dell'accordo sono:

A. CILA

B. SCIA e SCIA alternativa al permesso di costruire (nelle regioni che hanno disciplinato entrambi i titoli abilitativi i due moduli possono essere unificati)

C. Comunicazione di inizio lavori (CIL) per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee

D. Soggetti coinvolti (allegato comune ai moduli CILA, SCIA e CIL)

E. Comunicazione di fine lavori

F. SCIA per l’agibilità

Con successivi accordi o, per le materie di competenza statale, con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione verranno adottati i moduli per le altre attività/procedimenti indicati nella Tabella A allegata al decreto legislativo n. 222 del 2016. Inoltre, i moduli già adottati potranno essere, ove necessario, aggiornati.

Il modulo della SCIA. Il modulo della SCIA (compresa la SCIA alternativa al permesso di costruire) è organizzato in due sezioni: la prima è dedicata ai dati, alla segnalazione e alla dichiarazione del titolare (proprietario, affittuario etc.); la seconda parte è riservata alla relazione di asseverazione del tecnico: un percorso guidato indica tutte le possibili opzioni connesse alla realizzazione del progetto quando, contestualmente alla SCIA, è necessario presentare altre segnalazioni o comunicazioni (SCIA unica) o richiedere l’ acquisizione degli atti di assenso (SCIA condizionata). Infine una lista di controllo: il quadro riepilogativo della documentazione, che può essere essere generato “in automatico” dal sistema informativo, consente di verificare la presenza degli allegati necessari.

Questa modulistica, implementata su sistema informativo, consentirà a tecnici e cittadini di selezionare e compilare solo le opzioni di proprio interesse, creando un percorso telematico guidato e personalizzato.

I moduli della CILA e dell’Agibilità. I modulo della CILA e quello dell’agibilità sono più snelli e raccolgono in un unico documento le dichiarazioni del titolare, l’ asseverazione del tecnico e la lista di controllo (quadro riepilogativo).

Se, contestualmente alla CILA, sono necessarie altre comunicazioni, segnalazioni o autorizzazioni, i tecnici potranno compilare gli apposito campi (utilizzando le informazioni contenute nella relazione della SCIA e nella relativa lista di controllo).

Gli altri moduli. Completano il quadro il modello della comunicazione di fine lavori e quello per l’ inizio lavori per le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, che vanno rimosse entro 90 giorni.

L’allegato soggetti coinvolti. Infine, vi è un allegato comune a CILA, SCIA e CIL per i “soggetti coinvolti” e cioè gli altri eventuali titolari (ad es. i comproprietari), il tecnico incaricato e il direttore dei lavori ove previsti.

La modulistica semplificata. La modulistica per i titoli abilitativi edilizi, già adottata con precedenti accordi, viene adeguata alle novità introdotte dai decreti legislativi n. 126 e n. 222 del 2016. Viene inoltre adottata la modulistica per SCIA ai fini dell’agibilità, che consentirà di eliminare i circa 150.000 certificati di agibilità che ogni anno sono rilasciati in Italia.

Tutto quello che non può più essere richiesto a cittadini e imprese

- Non possono più essere richiesti certificati, atti e documenti che la pubblica amministrazione già possiede (per esempio i precedenti titoli abilitativi edilizi, gli atti di proprietà, la visura catastale e il DURC), ma solo gli elementi che consentano all’amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli, anche a campione (articolo 18, legge n. 241 del 1990).

- Non è più richiesta la presentazione delle autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari all’avvio dell’attività. Ci pensa lo sportello unico del Comune ad acquisirle: è sufficiente presentare una domanda (CILA o SCIA più autorizzazioni) o le altre segnalazioni/comunicazioni in allegato alla SCIA unica (CILA e SCIA più altre segnalazioni o comunicazioni). In questo modo l’Italia si adegua al principio europeo secondo cui “l’amministrazione chiede una volta sola” (“Once only”).

Obblighi di pubblicazione. Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l’obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 30 giugno 2017 i moduli unificati e standardizzati, adottati con il presente accordo e adattati, ove necessario, dalle Regioni alle specifiche normative regionali entro il 20 giugno 2017 (con le modalità previste dall’art. 1). La mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni indicate sopra entro il 30 giugno costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (articolo 2, comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016).

Per i dati che devono essere specificati a livello locale quali ad esempio gli oneri e diritti o per le autorizzazioni per le quali ancora non è stata adottata la modulistica a livello nazionale, le amministrazioni devono pubblicare comunque l’elenco delle informazioni, dei dati e delle eventuali attestazioni richieste a corredo della domanda, della segnalazione o della comunicazione.

E’, comunque, vietato chiedere ai cittadini e alle imprese documenti diversi da quelli indicati nella modulistica e pubblicati sul sito istituzionale. In particolare:

- è vietata la richiesta di informazioni, documenti ulteriori diversi o aggiuntivi, rispetto a quelli indicati nella modulistica unica standardizzata adottata con il presente accordo o comunque pubblicati sul sito. Le richieste di integrazione documentale sono limitate ai soli casi in cui non vi sia corrispondenza tra il contenuto dell’istanza, della segnalazione, della comunicazione e quanto pubblicato sui siti istituzionali. (articolo 2, comma 4, decreto legislativo n. 126 del 2016)

- è vietato richiedere documenti o informazioni in possesso della stessa o di altre pubbliche amministrazioni (art. 2, comma 4, decreto legislativo n. 126 del 2016).

La richiesta di informazioni e documenti non corrispondenti a quelli pubblicati sul sito istituzionale costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (art. 2 comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016).

In allegato il testo dell'accordo e la modulistica edilizia e attività commerciali

Leggi anche: “Interventi edilizi e inizio attività: arriva il modulo unificato

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