Nella Gazzetta Ufficiale n.162 di ieri 13 luglio 2016, è stato pubblicato il decreto legislativo n. 126 del 30 giugno 2016, recante “Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.
Il provvedimento (IN ALLEGATO), approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 15 giugno scorso su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, entrerà in vigore il 28 luglio 2016.
Il decreto introduce la possibilità di presentare presso un unico ufficio, anche in via telematica, un unico modulo di segnalazione certificata di inizio attività (Scia) valido su tutto il territorio nazionale.
La pubblica amministrazione destinataria delle istanze e richieste pubblica sul proprio sito istituzionale il modulo. E’ previsto un unico ufficio a cui rivolgersi, che avrà il compito di interagire con tutti gli altri uffici e/o amministrazioni interessate. La richiesta al cittadino di documenti ulteriori rispetto a quelli previsti è considerata inadempienza sanzionabile sotto il profilo disciplinare.
ADEGUAMENTO ENTRO IL 1° GENNAIO 2017. Sono state accolte le condizioni poste dalle commissioni parlamentari nei loro pareri e sono state recepite gran parte delle osservazioni avanzate dalla Conferenza unificata e dal Consiglio di Stato. In particolare, è stata disciplinata la ricevuta che viene rilasciata a seguito della presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni: la ricevuta – che costituisce comunicazione di avvio del procedimento - deve indicare i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere o entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza; il provvedimento di sospensione dell’attività intrapresa è ora limitato ai soli casi di attestazioni non veritiere o di coinvolgimento di interessi sensibili (ambiente, paesaggio, ecc.); nel caso di Scia unica la possibilità di iniziare subito l’attività è circoscritta ai casi in cui non siano presupposte autorizzazioni o altri titoli espressi; è introdotta una disposizione transitoria che consente a Regioni ed enti locali di adeguarsi al nuovo regime entro il 1º gennaio 2017.
MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DI SCIA O DI SILENZIO ASSENSO. Ricordiamo che il Consiglio dei ministri del 15 giugno scorso ha anche approvato - in esame preliminare - il decreto Scia 2 (sempre in attuazione della delega di cui all’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) che provvede alla mappatura completa e alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento. Inoltre è prevista la semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia.