Ieri la Conferenza unificata ha dato parere favorevole sullo schema di decreto legislativo di riforma della Segnalazione certificata inizio attività (SCIA), in attuazione della delega di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124 di riforma della pubblica amministrazione.
IL 1 GENNAIO 2017 COME TERMINE PER L'ADEGUAMENTO DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI. Tra le proposte di modifica che accompagnano l'intesa in Conferenza unificata, una riguarda la previsione di un termine per l'adeguamento da parte delle amministrazioni pubbliche. “Considerata la notevole portata innovativa della nuova disciplina che richiede un significativo impegno nell'adeguamento delle amministrazioni sotto i diversi profili (organizzativi e di coinvolgimento delle Pa interessate, tecnologici e di predisposizione della modulistica) e una leale collaborazione tra governo, Regioni ed enti locali per assicurare effettività alle nuove disposizioni e corrispondere in modo efficace alle attese di imprese e cittadini, si ritiene essenziale – propone la Conferenza unificata - indicare un termine per l'adeguamento delle amministrazioni (anche in considerazione delle nuove sanzioni introdotte) che potrebbe essere individuato nel 1° gennaio 2017”.
SANZIONI. Sono previste sanzioni per i comuni inadempienti.
LE ALTRE PROPOSTE EMENDATIVE
- inserire la disciplina della SCIA prevista nello schema di decreto, come modifica espressa all’articolo 19 della legge 241/90, per evitare di incorrere in disarmonie;
- inserire una disposizione di coordinamento tra la disciplina del dPR. n. 380 del 2001 e quella del dPR. n. 160 del 2010 e quella della nuova SCIA unica;
- eliminare il comma 3 per reinserirlo come comma 2 bis nell’articolo 2 e come comma 1 nell’articolo 3, modificandolo secondo quanto di seguito riportato:
“2bis. Dell’avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata, anche in via telematica, una ricevuta che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente, la SCIA presentata è efficace”;
- articolo 3 “1. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente. Possono essere istituite anche più sedi di tale sportello, purché al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio.”;
- aggiungere un comma aggiuntivo all’articolo 4 del seguente tenore: “2. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di principio desumibili dal presente decreto, ferme restando le competenze previste dai rispettive statuti speciali e relative norme di attuazione”.
UN UNICO MODULO STANDARD. Ricordiamo che lo schema di decreto legislativo sulla Scia unica prevede la possibilità di presentazione, presso un unico ufficio, anche in via telematica, di un unico modulo standard, valido in tutto il territorio italiano. La SCIA non si applica, oltre che nelle ipotesi di discrezionalità tecnico-amministrativa, come previsto anche dalla normativa vigente, nei casi in cui siano richieste “autorizzazioni espresse” circa determinate materie (“in relazione a vincoli normativi di carattere ambientale, paesaggistico o culturale o inerenti la salute, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale”).
Viene inoltre innalzato a 60 giorni il termine per l'esercizio del controllo sull'attività segnalata e per l'adozione di provvedimenti inibitori per la SCIA edilizia. Resta fermo, invece, il termine di 30 giorni per gli altri settori, ai sensi dell'art. 19, comma 2 L. n. 241/90.
SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO. Quanto alla semplificazione del procedimento, viene introdotta l'unitarietà del titolo (la SCIA) destinato a sostituire tutti gli altri provvedimenti e/o nulla osta (per i procedimenti nei quali la SCIA può essere applicata).
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA. Rispetto alla disciplina vigente, sono ricompresi i casi nei quali l'intervento è condizionato al rilascio delle autorizzazioni in materia di vincoli paesaggistici ed ambientali.