Il Consiglio regionale del Molise ha approvato ieri all'unanimità la proposta di legge concernente “Modifiche ed abrogazioni alla legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l’utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l’edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l’edilizia scolastica) ed alla legge regionale 14 aprile 2015, n. 7 (Disposizioni modificative della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30). Abrogazione di articolo della legge regionale 4 maggio 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materi di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali)”.
PROPOSTA DI MODIFICA DELLA LEGGE 7/2015. La legge, di iniziativa dei Consiglieri Ciocca, Di Nunzio, Cotugno, Di Pietro, Iorio e Federico, giunta all’esame dell’Aula dopo il parere della III Commissione, introduce alcuni correttivi alla legge regionale n. 7 del 14 aprile 2015 – Piano Casa - in armonia con i rilievi fatti a riguardo di specifici articoli dal Consiglio dei Ministri circa la “potestà legislativa esclusiva statale in ordinamento civile e di ambiente e di censure inerenti la violazioni di principi fondamentali in materia di governo del territorio”.
Nel suo intervento il relatore del provvedimento, il Consigliere Vincenzo Cotugno, nel rilevare motivi di fondatezza delle osservazioni fatte dal Governo ad un provvedimento teso a stimolare la ripresa delle attività edilizie e a favorire il miglioramento e la valorizzazione del patrimonio edilizio, ha evidenziato come emerga “la necessità di salvaguardare la certezza della stessa legge varata in precedenza dal Consiglio Regionale, evitando che, fino al pronunciamento della Corte Costituzionale, i dubbi sulla futura permanenza delle disposizioni impugnate possano generare contenziosi, ritardi procedimentali e misure di autotutela”.
Del resto - ha ricordato ancora Cotugno - la legge n. 7/2015 proroga un intervento normativo straordinario che per sua natura deve conservare un immediato impatto applicativo per garantire quegli effetti, nel breve e nel medio tempo, che ne costituiscano la giustificazione. Diviene quindi opportuno conformare gli articoli impugnati ai principi ordinamentali la cui violazione comporta il superamento dei limiti della competenza legislativa regionale.
L'IMPUGNATIVA DEL GOVERNO. Ricordiamo che la Legge della Regione Molise n. 7 del 14/04/2015 è stata impugnata dal CdM nella riunione dell'11 giugno scorso (LEGGI TUTTO). Secondo il Governo questa legge regionale presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento alle seguenti disposizioni: art. 2, comma 1, lettere g) ed i); art. 4, comma 1, lettera g); art. 18, comma 2) che, nel dettare deroghe generalizzate al rispetto delle distanze previste dal d.m. n. 1444/1968, invadono la potestà legislativa esclusiva statale nella materia “ordinamento civile” (e quindi violano l’art. 117, comma 2, lett. l), e contrastano con i principi fondamentali dettati dallo Stato nella materia “governo del territorio” (e quindi violano l’art. 117, comma 3, Costituzione).
Ulteriori profili di incostituzionalità sono rilevati con riferimento all’articolo 17, che inserisce dopo l'articolo 14-bis della legge regionale n. 30/2009 l’articolo 14-ter (“Interventi per favorire il rilancio del settore edilizio nelle località a forte attrazione turistica”), che si pone in contrasto con le norme in materia di pianificazione paesaggistica contenute nel d.lgs. n. 42/2004, e pertanto viola l’articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione.