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Moratoria di 18 mesi in Sardegna per eolico e fotovoltaico: il Governo impugna alla Consulta

La previsione di misure di salvaguardia ad opera dell’articolo 3 della legge sarda n. 5/2024, che comportano il divieto di installare impianti, è in contrasto con il quadro normativo statale, che non ammette, in maniera chiara, divieti o moratorie di sorta

venerdì 23 agosto 2024 - Alessandro Giraudi

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Nella riunione del 7 agosto scorso, il Consiglio dei ministri ha deliberato di impugnare dinanzi alla Corte costituzionale una norma contenuta nella legge regionale 3 luglio 2024, n. 5 della Sardegna recante “Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali”, che introduce una moratoria di 18 mesi sui progetti per l'eolico e il fotovoltaico.

Cosa prevede la norma impugnata

L’articolo 3 della legge regionale in esame, rubricato “Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio”, nell’asserito intento di introdurre misure per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali, pone misure di salvaguardia comportanti il divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili, “nelle more dell'approvazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del l dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), nonché dell’approvazione del PRS, dell’aggiornamento della strategia per lo sviluppo sostenibile e inoltre dell'aggiornamento, adeguamento e completamento del Piano paesaggistico regionale” e comunque per un periodo non superiore a diciotto mesi dall'entrata in vigore della stessa legge regionale, indicando una serie di aree escluse (tra cui aree naturali protette, zone umide, aree della rete Natura 2000, aree agricole, ecc.).

In sostanza, la norma in esame vieta, anche se transitoriamente, la realizzazione di nuovi impianti soggetti a concessione o autorizzazione, al fine di scongiurare l'irreversibilità degli impatti derivanti dalla loro realizzazione, installazione o avviamento. Dal divieto sono esclusi gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili finalizzati all'autoconsumo, di cui all’articolo 30 del decreto legislativo n. 199 del 2021, e quelli ricompresi nelle comunità energetiche di cui all’articolo 31 del medesimo decreto legislativo.

La previsione regionale, pur se di carattere transitorio, deroga rispetto alla disciplina statale che prevede l'adozione di decreti ministeriali di individuazione dei principi e criteri omogenei e, comunque, anche in caso di mancata adozione di siffatti decreti vieta ogni moratoria dei procedimenti di autorizzazione.

Inoltre, sempre all’articolo 3, al comma 2, si specifica che “le misure di salvaguardia di cui al comma 1 trovano applicazione anche se nelle aree individuate dal medesimo comma sono in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, procedure di autorizzazione di impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili”; al comma 4 si prevede che “il Consiglio regionale approva il PRS, la Giunta regionale aggiorna la strategia per lo sviluppo sostenibile e adotta l'aggiornamento al Piano paesaggistico regionale (PPR) entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e avvia con la massima urgenza […] tutte le iniziative previste dalla normativa vigente per garantire e favorire la celere approvazione dei decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 199 del 2021 e della conseguente legge regionale sulle aree idonee ai sensi del comma 4 del medesimo decreto legislativo. Entro gli stessi termini la Giunta regionale aggiorna il Piano energetico ambientale della Regione Sardegna (PEARS) [..]”.

Profili di illegittimità costituzionale

Secondo il Governo l'articolo 3 della suddetta legge regionale eccede dalle competenze statuarie della Regione autonoma Sardegna (legge cost. n.3 del 1948) ponendosi in contrasto con la normativa statale di riferimento che pone i principi fondamentali, vincolanti per le Regioni, o in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, violando quindi l’articolo 117 , terzo comma della Costituzione. Poiché la disciplina statale di riferimento è di derivazione euro-unitaria, il Governo evidenzia altresì la violazione dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione, secondo cui “la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”. La previsione, infine, contenuta nel comma 2 del medesimo articolo 3 della legge regionale, secondo il quale le misure di salvaguardia previste dalla legge regionale si applicano anche alle procedure autorizzatorie in corso, si pone in contrasto con gli articoli 3 e 41 della Costituzione.

Il Governo osserva che “il D.M. 21 giugno 2024 del Ministero de1l’Ambiente e della sicurezza energetica (in G.U. Serie generale n. 153 del 2 luglio 2024) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale due giorni prima della data di promulgazione della legge regionale in esame sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Bollettino n. 35 del 4 luglio 2024). Pur considerato tale aspetto temporale, si evidenzia che la legge regionale della Sardegna deroga comunque rispetto alla disciplina statale, che, anche in caso di mancata adozione dei decreti ministeriali di individuazione dei principi e criteri omogenei sulle aree idonee e non idonee, vieta ogni moratoria dei procedimenti di autorizzazione.

Si evidenzia, dunque, che la “provvisorietà” dell’efficacia delle disposizioni contenute nella legge regionale in esame si sovrappone in ogni caso alla normativa già in vigore, generando dubbi tra gli operatori del settore e mal conciliandosi, peraltro, con l’intento di uno “sviluppo regolato e armonico degli impianti di produzione e accumulo dell’energia elettrica da fonti rinnovabili”, auspicato dallo stesso legislatore regionale
”.

Per costante giurisprudenza della Corte Costituzionale le Regioni e le Province autonome sono tenute a rispettare i principi fondamentali contemplati dal legislatore statale (ex multis Sentenze n. 11 del 2022, n. 177 del 2021 e n. 106 del 2020) e, nel caso di cui trattasi, racchiusi nel decreto legislativo n. 199 del 2021”.

Il Governo rappresenta, inoltre, che le norme regionali della Sardegna in esame, nell’impedire l’applicazione della legislazione statale, sembrano riconducibili alle ipotesi, censurate dalla giurisprudenza costituzionale, delle c.d. “leggi di reazione”, il cui scopo è quello di rendere inapplicabile, nel proprio territorio, una legge che ritenga “costituzionalmente illegittima, se non addirittura anche solo dannosa o inopportuna, anziché agire in giudizio” dinnanzi alla Corte costituzionale (cfr. Corte cost., sentt. nn. 198 e 199 del 2004). In proposito la Corte Costituzionale ricorda come “[…] né lo Stato né le regioni possono pretendere, al di fuori delle procedure previste dalle disposizioni costituzionali, di risolvere direttamente gli eventuali conflitti tra i rispettivi atti legislativi tramite proprie disposizioni di legge”.

La previsione di “misure di salvaguardia” ad opera dell’articolo 3 della legge regionale in argomento, che comportano il divieto di installare impianti, è in contrasto con il quadro normativo statale, che non ammette, in maniera chiara, divieti o moratorie di sorta.

Intanto la Regione Sardegna prepara la legge sulle aree idonee e non per gli impianti FER

Nel frattempo, il 9 agosto 2024 le Associazioni che rappresentano gli Enti locali (ANCI, AICCRE, ASEL, UNCEM e CAL), si sono confrontate nella sede dell’assessorato degli enti locali e urbanistica della Regione Sardegna per definire la metodologia operativa da adottare per dialogare con i territori nell’ambito della stesura della legge sull’individuazione delle aree idonee e non idonee ad accogliere gli impianti di Fonti di Energia Rinnovabile (FER). Durante l’incontro, presieduto dall’assessore Francesco Spanedda, è stata illustrata la tempistica per la definizione del Disegno di legge che dovrà essere presentato in Consiglio regionale entro l’inizio di ottobre. L’obiettivo prioritario in questa fase è la definizione dei criteri che consentiranno l’identificazione delle aree idonee, sulla base di un’ampia serie di criteri stabiliti dalle norme vigenti che dovranno essere integrati con altri specifici dei nostri territori proposti anche dagli enti locali. Nel corso dell’incontro le Associazioni hanno ribadito la necessità di riprendere in mano il futuro energetico della Sardegna e manifestato la viva preoccupazione per le trasformazioni in corso nel paesaggio dell’isola, espresse con forza da cittadini e istituzioni.

Nei prossimi giorni la Regione e le Associazioni degli Enti locali avvieranno l’organizzazione di una serie di incontri sul territorio per approfondire il tema della transizione energetica, e come poter arginare il rischio di speculazione a detrimento del territorio e del paesaggio. Questi incontri consentiranno alle comunità locali e alla Regione di poter incidere nel modo più efficace con l’approvazione della legge. Il processo di partecipazione e condivisione fa parte di un percorso che, partendo dalla individuazione delle aree idonee, toccherà le diverse tappe delineate nelle linee programmatiche della presidente, Alessandra Todde, passando per il Piano Energetico Regionale, la revisione del Piano Paesaggistico Regionale e la nuova legge urbanistica.

Leggi anche: “Eolico e fotovoltaico, la Sardegna introduce una moratoria di 18 mesi

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