È stato firmato e inviato alla Sezione Regionale della Corte dei Conti l’accordo transattivo tra il Provveditorato alle Opere Pubbliche del Veneto e il Consorzio Venezia Nuova.
Come è noto il Cipess ha stanziato 538 mln di euro (delibera n. 39 del 9 giugno 2021) finalizzati al principalmente al completamento dei lavori del Mose e per le attività relative alla prima fase di avviamento nonché di sollevamento delle barriere per impedire il fenomeno dell’acqua alta nella città di Venezia.
Nel dare attuazione alla delibera, il Provveditorato (soggetto concedente) ha avviato un serrato confronto con il Consorzio Venezia Nuova (CVN) in qualità di concessionario, nel corso del quale è stata effettuata una preventiva ricognizione di tutti i pagamenti, anticipazioni e flussi finanziari che erano intercorsi tra Concedente e Concessionario dalla firma del 6° Atto Aggiuntivo alla Convenzione originaria (marzo 2017) al 31 dicembre 2021 e di tutte le partite creditorie e debitorie intercorrenti tra i due soggetti.
Quindi, si è proceduto al riesame:
- delle cosiddette “somme provvisoriamente riconosciute” dal Provveditorato al CVN (anticipazioni). Tali somme sono state riconosciute dal Provveditorato, e in parte anche già liquidate, a seguito della firma del 6° Atto Aggiuntivo;
- delle riserve a vario titolo iscritte dal CVN nei confronti del Provveditorato, che sono state valutate da una commissione ad hoc istituita dal Provveditorato;
- degli oneri tecnici dovuti al CVN su lavori effettuati, che non erano ancora stati presi in considerazione dal Provveditorato;
- degli oneri finanziari che il CVN ha sostenuto per finanziamenti-ponte attivati per poter procedere con i lavori, in attesa dell’effettiva disponibilità delle risorse assegnate dallo Stato per il Sistema MOSE.
L’Amministrazione e il CVN hanno quindi condotto una trattativa finalizzata alla sottoscrizione di un accordo transattivo che, nel definire i rapporti pregressi, consentisse di riavviare le attività di cantiere in attuazione della delibera Cipess, per ripartire da una situazione di certezza.
L’interruzione del rapporto concessorio con il CVN avrebbe, infatti, comportato l’ulteriore blocco dei lavori e l’avvio di un lungo contenzioso. Inoltre, non sarebbe stato più possibile intervenire con il sollevamento delle barriere durante gli eventi di alta marea.
L’efficacia dell’atto transattivo è subordinata e condizionata:
- alla registrazione del 7° Atto Aggiuntivo alla Convenzione originaria da parte della Corte dei Conti;
- alla pubblicazione del piano attestato di risanamento del CVN nel Registro delle Imprese (entro il 28 febbraio 2022) e alla verifica e autorizzazione del Tribunale del piano stesso;
- alla registrazione dell’atto transattivo stesso da parte della Corte dei Conti.
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