Con una nota il ministero dell'Ambiente ricorda che “sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2015 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2015 'Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2016' che conferma la validità del modello di dichiarazione, previsto dal D.P.C.M 17 dicembre 2014, ed in vigore nel 2015.
La presentazione del MUD entro il 30 aprile 2016 avverrà quindi con modulistica ed istruzioni già utilizzate per le dichiarazioni presentate nel 2015.
L’ISPRA ha predisposto una serie di informazioni aggiuntive alle istruzioni presenti nel modello dello scorso anno”.
L'ISPRA SUI RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE. L'Ispra ha fornito alcune indicazioni circa la corretta compilazione del MUD da parte delle imprese che svolgono attività inerenti i rifiuti da costruzione e demolizione: “Nel caso di rifiuti inerti prodotti in cantieri che non costituiscono unità locali, il modulo RT che viene presentato da gestori e trasportatori deve fare riferimento al singolo cantiere ove è stato generato il rifiuto. Le imprese che rientrano nell’esclusione dal MUD in quanto produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività demolizione, costruzione e scavo solo le imprese che svolgono attività di costruzione e demolizione come attività principale. L’esclusione vale per tutti i rifiuti classificati con codici appartenenti alla famiglia dei CER 17 (rifiuti delle operazioni di costruzioni e demolizioni)”.
L'Ance (Associazione dei costruttori edili) sottolinea che l’Ispra ha confermato “l’esenzione dal Mud 2016 per i rifiuti speciali non pericolosi delle imprese edili. L’Istituto aderisce in questo modo alle tesi dell’Ance, che aveva chiesto un chiarimento sulla questione. Il Mud dovrà invece essere presentato entro il prossimo 30 aprile dalle imprese di costruzione che hanno prodotto, nel corso del 2015, rifiuti speciali pericolosi”.
LE COMUNICAZIONI DA PRESENTARE SOLO IN VIA TELEMATICA. Il ministero dell'Ambiente precisa che le Comunicazioni che devono essere presentate esclusivamente in via telematica sono le seguenti:
- Comunicazione Rifiuti
- Comunicazione Veicoli fuori uso
- Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
- Comunicazione Imballaggi, sezione Consorzi
- Comunicazione Imballaggi, sezione gestori rifiuti da imballaggio
La spedizione telematica alle Camere di commercio deve essere effettuata tramite il sito www.mudtelematico.it.
Il dichiarante deve spedire un file organizzato secondo le specifiche riportate nell'Allegato 4 al DPCM.
I soggetti tenuti a presentare il MUD in via telematica possono predisporre il file da trasmettere:
- utilizzando il prodotto software per la compilazione messo a disposizione da Unioncamere sul proprio sito istituzionale
- utilizzando altri prodotti software: in questo caso il file che deve essere trasmesso deve rispettare le specifiche contenute nel documento allegato (Pdf, 460 Kb).
Non sono valide ai fini di legge, dichiarazioni inviate con altre modalità, quali ad esempio, supporti magnetici (NO: floppy, CD, chiavette USB, moduli cartacei diversi dal modello semplificato). Le dichiarazioni inviate erroneamente in queste modalità non saranno acquisite e dovranno essere ritrasmesse in via telematica effettuata tramite il sito www.mudtelematico.it.
Il Ministero evidenzia, inoltre, che “i soggetti che producono nella propria Unità Locale, non più di 7 rifiuti per i quali sono tenuti a presentare la dichiarazione e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali, possono presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale su supporto cartaceo, tramite la Comunicazione Rifiuti Semplificata riportata in Allegato 2 al DPCM.
COMUNICAZIONE RIFIUTI SEMPLIFICATA. La Comunicazione Rifiuti semplificata deve essere compilata utilizzando la modulistica cartacea disponibile sul sito mud.ecocerved.it oppure attraverso la nuova procedura di compilazione disponibile sul sito di Ecocerved. In questo caso il dichiarante inserirà i dati tramite apposita applicazione web e poi stamperà la Comunicazione. Le Comunicazioni Semplificate devono essere spedite alla Camera di commercio competente per territorio all'interno di apposito plico sul quale devono essere riportati i dati identificativi della dichiarazione come da schema riportato nell'Allegato 6; ogni plico deve contenere la relativa attestazione di versamento dei diritti di segreteria. La Camera di commercio competente è quella nel cui territorio ha sede l'unità locale cui la dichiarazione si riferisce. La presentazione alla Camera di commercio deve avvenire mediante spedizione postale a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento.
LE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE DA LEGARE AL link SONO QUELLE DEL FILE ALLEGATO MUD_Istruzioni aggiuntive_ 1 0
IL DOCUMENTO ALLEGATO A CHE DEVE ESSERE APERTO DAL LINK documento allegato E’ QUELLO DEI TRACCIATI RECORD CHE TROVATE NELLA MAIL”.