Sentenze

Muffa sulle pareti, se non è stata occultata l'acquirente dell'immobile non può chiedere riduzioni nel prezzo d'acquisto

Nel respingere un ricorso, la Cassazione ha evidenziato che le macchie erano visibili e l'arredamento non è stato utilizzato per nasconderle

lunedì 13 settembre 2021 - Redazione Build News

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Con l'ordinanza n. 23659/2021 pubblicata il 31 agosto, la seconda sezione civile della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso presentato da C. G. e A. S. che hanno acquistato da due convenuti in giudizio la proprietà di un appartamento che presentava gravi vizi quali umidità, infiltrazioni e muffa su due pareti, nonché inconvenienti dell'impianto di riscaldamento.

I ricorrenti chiedevano la restituzione della parte del prezzo corrispondente alla diminuzione del valore dell'immobile e la condanna al risarcimento del danno.

Il Tribunale, accertata la presenza di vizi sulle pareti dell'immobile, ne riducevano il prezzo in misura corrispondente al costo per l'eliminazione dei vizi stessi. Ma la Corte di Appello, in totale riforma della decisione del Tribunale di prima istanza, respingeva la domanda proposta da C. G. e A. S. nei confronti dei due convenuti in giudizio. A differenza di quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, la Corte di Appello non valutava come nascoste dagli arredi le chiazze di umidità lamentate ed accertate, con conseguente affermazione dell'esonero da responsabilità per facile riconoscibilità dei vizi.

Nel respingere il ricorso, la Corte di cassazione ha evidenziato che “vi era stata visibilità delle macchie, viste anche da altri visitatori dell'appartamento ed inesistenza di operazioni fraudolente di occultamento a mezzo di utilizzazione dell'arredamento al fine di nascondere”.

Inoltre, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “l'utilizzazione per la presentazione di quanto proposto in vendita come idoneo al 'buon funzionamento' o 'completamente restaurato' non equivale automaticamente a dichiarazione di esenzione da vizi (ex plurimis: Cass. n.ri 2862/1997 e 695/2000)”.

Il testo completo dell'ordinanza della Cassazione è disponibile in allegato.

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