In linea generale, la realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate rimane assoggettata al regime della d.i.a. - in seguito s.c.i.a. - ove dette opere non superino in concreto la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia. Occorre invece il permesso di costruire ove detti interventi superino tale soglia.
Questo orientamento è stato confermato dalla sesta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 10/2016 depositata il 4 gennaio.
Preliminarmente, i giudici di Palazzo Spada osservano che il Testo unico dell’edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) “non contiene indicazioni dirimenti: non vi è detto se il muro di cinta necessiti del permesso di costruire in quanto intervento di nuova costruzione (ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera e) e 10 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) ovvero se sia sufficiente la denuncia di inizio di attività di cui all'articolo 22 del medesimo d.P.R. n. 380 del 2001 (in seguito: segnalazione certificata di inizio di attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo introdotto dal comma 4-bis dell'articolo 49 d.-l. 31 maggio 2010, n. 78, come convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n. 122)”.
OCCORRE FAR RIFERIMENTO ALL’IMPATTO EFFETTIVO CHE LE OPERE GENERANO SUL TERRITORIO. La sesta sezione di Palazzo Spada ricorda che “L’orientamento prevalente di questo Consiglio di Stato, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, è nel senso che più che all’astratto genus o tipologia di intervento edilizio (sussumibile nella categoria delle opere funzionali a chiudere i confini sui fondi finitimi) occorre far riferimento all’impatto effettivo che le opere a ciò strumentali generano sul territorio: con la conseguenza che si deve qualificare l’intervento edilizio quale nuova costruzione (con quanto ne consegue ai fini del previo rilascio dei necessari titoli abilitativi) quante volte abbia l'effettiva idoneità di determinare significative trasformazioni urbanistiche e edilizie”.
LA REALIZZAZIONE DI MURI DI CINTA DI CORPO E ALTEZZA MODESTI È GENERALMENTE ASSOGGETTABILE AL SOLO REGIME DELLA SCIA. Quindi “Sulla base di tale approccio attento al rapporto effettivo dell’innovazione con la preesistenza territoriale, e che prescinde dal mero e astratto nomen iuris utilizzato per qualificare l’opus quale muro di recinzione (o altre simili), la realizzazione di muri di cinta di modesti corpo e altezza è generalmente assoggettabile al solo regime della denuncia di inizio di attività di cui all'articolo 22 e, in seguito, al regime della segnalazione certificata di inizio di attività di cui al nuovo articolo 19 della l. n. 241 del 1990”.
Il Consiglio di Stato aggiunge che “Non contraddice quanto appena detto la circostanza che, nel caso specifico, la precitata sentenza di questa Sezione n. 3408 del 2014, il Collegio abbia invece ritenuto necessario il permesso di costruire per la realizzazione di un muro di cinta con altezza al colmo pari a 1,70 mt., tenuto conto del fatto che la ratio decidendi era nel senso che quel singolo intervento aveva determinato un'incidenza sull'assetto complessivo del territorio di entità ed impatto tali da produrre un'apprezzabile trasformazione urbanistica o edilizia.
Era quella una motivazione puntuale, adattata al caso di specie, confermativa dell’approccio sostanzialista (e non nominalistico) che attribuisce in ogni caso rilievo alla consistenza quali-quantitativa del concreto intervento edilizio sul territorio”.