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Mutui e credito alle imprese: novità nella bozza del Sostegni bis

Prorogata fino al 31 dicembre la possibilità di sospendere i mutui sulla prima casa, moratoria quota capitale sugli investimenti, proroga garanzie Sace e Fondo PMI per prevenire il credit crunch

mercoledì 5 maggio 2021 - Redazione Build News

shutterstock_1914775108 (1) fonte Shutterstock

di Franco Metta

Nella bozza di Decreto Sostegni bis, in via d’approvazione da parte del Cdm, il titolo II riguarda le “Misure per l’accesso al credito e la liquidità delle imprese”. Con l’art. 16 viene prorogata fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di sospendere i mutui relativi alla prima casa che, come previsto dal decreto Cura Italia dello scorso anno, coinvolge una platea più vasta rispetto a quella cui ordinariamente si rivolge il Fondo di solidarietà (Fondo Gasparrini): in virtù di questo potranno continuare ad accedervi tra gli altri lavoratori autonomi, liberi professionisti e imprenditori individuali. Viene inoltre estesa l’ammissibilità al Fondo anche dei mutui di importo fino a 400.000 euro e non sarà più necessario presentare l’indicatore di situazione economica equivalente, in pratica la certificazione Isee. Hanno accesso al Fondo in via prioritaria i giovani di età inferiore ai 36 anni, non più 35, che siano titolari di un rapporto di lavoro atipico.

Prevenire il credit crunch

Con l’art 17 viene istituito un nuovo strumento di garanzia pubblica di portafoglio attraverso il Fondo centrale PMI (che si affianca a quelli per la liquidità) volto ad accrescere il patrimonio delle imprese, fornendo loro, per la fase di ripartenza connessa all’uscita dall’emergenza sanitaria, l‘accesso a nuovi finanziamenti di medio–lungo termine (6–15 anni), in cui almeno il 60% abbia finalizzazione a R&D e investimento. In sintesi si intende prevenire ipotesi di credit crunch che potrebbero ostacolare le prospettive di ripresa, assicurando finanziamenti più “pazienti” per rafforzare la dotazione patrimoniale delle PMI e small mid cap (fino a 499 dipendenti), sostenendo una adeguata “presa di rischio”, grazie a un’elevata copertura dei rischi “di prima perdita” e a un’apprezzabile semplificazione procedurale: ammissione alla garanzia senza valutazione del gestore, con probabilità di default (PD) calcolata dal richiedente con i propri modelli interni di offerta ai finanziatori, in grado di sostenere la concessione del credito su esposizioni di maggiore durata anche in un periodo di elevata incertezza. 

Canali alternativi di finanziamento per le imprese

L’art 18 punta a favorire lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese rispetto al tradizionale prestito bancario, sostenendo progetti di sviluppo aziendale qualificati da un contenuto strategico per il sostegno alla crescita e alla competitività del Paese e da una rilevante dimensione finanziaria, caratterizzati da una soglia prevista da 2 a 8 milioni di euro, proposti da imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499. L’intervento guarda soprattutto alle medie imprese e alle small mid cap, ovvero a imprese generalmente poco considerate dalle politiche di incentivazioni ma che rivestono un carattere strategico per la crescita e la competitività del Paese. 

Moratoria sui finanziamenti rateali e proroga garanzie Sace e PMI

Con la bozza (art.19) viene proposta la proroga fino al 31 dicembre 2021, relativamente alla sola quota capitale, della moratoria sui soli finanziamenti rateali prevista dall’articolo 56, comma 2, lett. c) del decreto-legge 17 marzo 2020. Questa inoltre non opererebbe più in maniera automatica, ma su richiesta dell’impresa beneficiaria. La scelta di limitare la proroga della moratoria sui finanziamenti rateali alla sola quota capitale tiene conto delle Linee Guida dell’Autorità Bancaria Europea (ABE) e della nuova definizione di default in vigore dal 1° gennaio 2021.

Va inteso infine sempre come sostegno alla liquidità delle imprese la proroga delle garanzie Sace e PMI (art. 20), anche se per ricondurre l’operatività del Fondo di garanzia per le PMI alla sua ordinaria vocazione, è previsto un graduale décalage, con l’abbassamento della percentuale massima di garanzia dal 100% al 90% dell’importo massimo garantito per le operatività di cui all’articolo 13, comma 1, lettera m), D.L. n. 23/20, e il ripristino dell’ordinaria percentuale massima di garanzia all’80%.

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