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Mutui immobiliari ipotecari, arrivano le nuove regole per la tutela dei sottoscrittori

Canoni di comportamento per i finanziatori e gli intermediari del credito, precise indicazioni sugli annunci pubblicitari, divieto delle pratiche di commercializzazione abbinata

giovedì 21 gennaio 2016 - Redazione Build News

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Garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivono contratti di credito relativi a beni immobili - mutui immobiliari garantiti da ipoteche o finalizzati all’acquisto del diritto di proprietà su un immobile.

Questa la finalità della direttiva 2014/17/UE, il cui decreto legislativo di attuazione è stato approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri di ieri sera.

La direttiva 2014/17/UE impone, tra l’altro, che siano fornite al consumatore informazioni precontrattuali dettagliate su un Prospetto informativo europeo standardizzato (Pies), spiegazioni adeguate prima della conclusione del contratto di credito e chiarimenti in ordine al calcolo del tasso annuo effettivo globale (Taeg).

AMBITO DI APPLICAZIONE. Lo schema di decreto legislativo di recepimento chiarisce l’ambito di applicazione delle nuove norme, che è circoscritto ai mutui aventi ad oggetto la concessione di credito garantito da ipoteca su un immobile residenziale, e ai mutui finalizzati all’acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato.

CANONI DI COMPORTAMENTO. Il provvedimento individua i canoni di comportamento per i finanziatori e gli intermediari del credito che offrono contratti di credito ai consumatori (canoni di diligenza, correttezza, trasparenza e attenzione ai diritti e agli interessi dei consumatori). È inoltre richiamato il principio secondo il quale i finanziatori e gli intermediari del credito basano la propria attività sulle informazioni riguardanti la situazione del consumatore, su ogni bisogno particolare da quest’ultimo comunicato, su ipotesi ragionevoli con riguardo ai rischi cui è esposta la situazione del consumatore per la durata del contratto di credito.

ANNUNCI PUBBLICITARI. Il decreto legislativo contiene anche precise indicazioni sugli annunci pubblicitari relativi a contratti di credito. Essi devono essere effettuati in maniera corretta, chiara e non ingannevole e non devono contenere formulazioni che possano indurre nel consumatore false aspettative sulla disponibilità o il costo del credito.

Per quanto riguarda gli annunci pubblicitari che riportano il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito, viene riportato l’elenco delle informazioni di base che gli annunci devono riportare in maniera precisa, evidenziata e, a seconda del mezzo usato, facilmente leggibile o udibile.

Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (Cicr), su proposta della Banca d’Italia, dovrà precisare le caratteristiche degli annunci pubblicitari, le relative modalità di divulgazione e i criteri per la definizione dell’esempio rappresentativo.

DIVIETO DELLE PRATICHE DI COMMERCIALIZZAZIONE ABBINATA. Il provvedimento infine prevede il divieto delle cosiddette pratiche di commercializzazione abbinata, che consistono nell’offerta o commercializzazione di contratti di credito assieme ad altri prodotti o servizi finanziari distinti, se questi ultimi sono obbligatori per la conclusione del contratto.

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