Il decreto 28 luglio 2015 del Ministero dell'Interno, recante “Contributo in conto interessi in favore di comuni, province e città metropolitane”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto scorso.
Il decreto approva il modello di cui all'allegato A, relativo alla concessione di un contributo in conto interessi ai comuni, alle province e alle citta' metropolitane su operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, il cui ammortamento decorre dal 1° gennaio 2016.
MODELLO DI CERTIFICAZIONE. Il modello attesta l'importo degli interessi annui e degli eventuali interessi di pre-ammortamento riferiti al solo anno 2015, dovuti sulle operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, sulla base del piano di ammortamento vigente alla data di sottoscrizione dell'operazione di indebitamento. Per le operazioni di indebitamento regolate a tasso variabile l'importo degli interessi annui, qualora non sia quantificato in modo certo, dovra' essere determinato sulla base del tasso di interesse contrattuale vigente alla data della trasmissione del modello.
La quantificazione del contributo annuale e degli interessi di pre-ammortamento, che deriva dai fondi erariali stanziati e dal numero degli enti che ogni anno ne hanno diritto, sara' assicurata nel limite massimo dei richiamati fondi. Qualora il fondo risultasse insufficiente alla copertura delle richieste pervenute il contributo è assegnato mediante riparto del fondo stesso secondo il criterio proporzionale, ovvero sulla base dei criteri di riparto che saranno oggetto di accordo nella Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
Il contributo annuale in conto interessi, che viene erogato dall'anno 2016 e fino all'anno 2020 e, comunque, non oltre la durata del piano di ammortamento, si consolida nell'importo certificato nel modello. Qualsiasi variazione dei dati trasmessi deve essere comunicata per consentire la rideterminazione del contributo annuo che non puo' essere superiore agli oneri in conto interesse a carico dell'ente.
Il contributo annuale in conto interessi viene erogato dall'anno 2016 e fino all'anno 2020 in due soluzioni di pari importo entro il mese di aprile e ottobre di ogni anno.
Il contributo sugli interessi di pre-ammortamento riferiti all'anno 2015 è erogato in due soluzione di pari importo entro il mese di aprile ed ottobre 2016, congiuntamente al contributo annuale in conto interessi attribuito nel medesimo anno.
MODALITA' E TERMINI DI TRASMISSIONE. Per la validita' della comunicazione, i comuni, le province e le citta' metropolitane, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 12:00 del 31 marzo 2016, trasmettono la certificazione esclusivamente con modalita' telematica, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione economico finanziario.
ISTRUZIONI E SPECIFICHE. La certificazione dovra' essere compilata con metodologiainformatica, avvalendosi dell'apposito modello A, che sara' messo a disposizione ai comuni, alle province e alle citta' metropolitane sul sito istituzionale web della direzione centrale della finanza locale, esclusivamente dal 1° marzo 2016 alle ore 12:00 del 31 marzo 2016.
Il modello eventualmente trasmesso con modalita' e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non sara' ritenuto valido. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la certezza dei dati riportati nel modello gia' trasmesso telematicamente comporta la non validita' dello stesso ai fini del corretto adempimento comunicativo. E' facolta' dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane che avessero necessita' di rettificare i dati gia' trasmessi, trasmettere una nuova certificazione sostitutiva della precedente, da inviare sempre telematicamente, comunque entro i termini di trasmissione fissati.
VERIFICA CERTIFICATO. Il Ministero dell'interno, per il tramite delle competenti Prefetture - UTG, è autorizzato a procedere alla verifica a campione di quanto attestato dai comuni, dalle province e dalle citta' metropolitane ai fini del contributo di cui al decreto.
ABROGAZIONE. Il decreto ministeriale del 25 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2015, è da intendersi abrogato.