Risponde Caf Acli srl - Centro di Assistenza Fiscale Acli
Un po’ più “defilata” rispetto al bonus fiscale del 50% sulle spese di manutenzione/ristrutturazione riguardanti gli immobili abitativi, la detrazione sugli interessi passivi dei mutui stipulati ai fini della costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale rappresenta comunque un incentivo in più per chi volesse intraprendere dei lavori in casa. I due bonus, fra l’altro, sono cumulabili, nel senso che entrambi possono trovare applicazione contemporaneamente. Se in pratica un possessore dell’abitazione si decidesse a stipulare un contratto di mutuo attraverso cui sostenere delle spese di ristrutturazione, l’anno successivo, in dichiarazione, avrebbe l’opportunità di portarsi in detrazione sia la spesa di ristrutturazione vera e propria che il mutuo ipotecario, quest’ultimo nella misura del 19% su un tetto massimo di interessi pari a 2.582 euro (in caso di contitolarità del contratto di mutuo il limite di 2.582 euro, si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi, e non a quelli versati da ciascun titolare).
Detrazione mutuo solo sull’abitazione principale
Certo è che la detrazione sul mutuo presenta regole ben più stringenti rispetto allo sconto “parallelo” sulle ristrutturazioni. La differenza è presto detta: il bonus ristrutturazioni, come anche l’acquisto di arredi ed elettrodomestici, viaggia su una gamma di immobili molto più ampia (prime e seconde case, a patto che siano destinate all’uso abitativo), coinvolgendo inoltre non solo i possessori veri e propri, ma anche i nudi proprietari, i familiari conviventi, gli inquilini, i comodatari, i detentori di diritti reali sull’immobile; viceversa la detrazione sugli interessi passivi del mutuo si applica per la sola costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale, e conseguentemente restringe la platea dei potenziali beneficiari.
Anzitutto “per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente”. Per “costruzione”, poi, “si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia definiti ai sensi della Legge 457/1978 (articolo 31, comma 1, lettera d)”, sarebbe a dire quelli “rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti”.
Requisiti della detrazione
Ciò premesso, è bene fissare quali sono i tre requisiti fondamentali per accedere alla detrazione:
- l’unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente (per “familiari” è da intendersi il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
- l’immobile inoltre deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione (tale obbligo non è previsto per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile);
- il contratto di mutuo deve essere infine stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.
Da questi punti emerge dunque l’aspetto fondamentale dell’abitazione principale come unica tipologia di fabbricato suscettibile di sconto, nonché il fatto che i possibili beneficiari della detrazione restano i proprietari e i detentori di diritti reali, persone, quindi, che debbono risultare al tempo stesso intestatarie sia della casa che del contratto di mutuo. Va da sé, allora, che altri soggetti come gli inquilini, i comodatari o i familiari conviventi restano esclusi da questa forma di bonus.
Si aggiunga poi che il periodo non superiore a sei mesi tra la conclusione dei lavori e la destinazione dell’immobile ad abitazione principale potrà essere certificato attraverso una comunicazione di fine attività e la conseguente comunicazione di residenza nell’immobile. C’è infine da ricordare che “il mutuo deve essere stipulato non oltre i sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi alla data di inizio dei lavori di costruzione”. In tal caso varrà quindi la data di rilascio della SCIA, vale a dire la Segnalazione Certificata di Inizio Attività che rappresenta il titolo abilitativo tramite il quale dare l’avvio ai lavori di costruzione o ristrutturazione.