La detrazione sui mutui in presenza del coniuge a carico funziona a “corrente alternata”. Non sempre, infatti, il coniuge che ha fiscalmente a carico l’altro ha la possibilità di assorbire nel suo 730 le quote di detrazione intestate a quest’ultimo. In tal senso è estremamente indicativo quanto riportato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 11/E del maggio 2014, al paragrafo 3.2, dove si mettono a confronto due esempi molto ricorrenti: da una parte una coppia di coniugi, di cui uno a carico dell’altro, che stipula un mutuo (cointestato) per l’acquisto dell’abitazione principale; dall’altra invece la stessa coppia che stipula un mutuo non per l’acquisto ma per la costruzione o ristrutturazione dell’abitazione. Ebbene, in un solo caso, cioè il primo, sarà possibile per il coniuge che ha a carico l’altro portarsi in detrazione le sue quote di mutuo. Viceversa nel secondo caso il “trasferimento” del beneficio non sarà possibile, e prevarrà dunque lo stesso principio che impedisce a talune spese di essere portate in detrazione da soggetti diversi rispetto a quelli che le hanno effettivamente sostenute o a cui sono intestate.
Scrive l’Agenzia che “a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 388 del 2000, con effetto dal 2001, l’ultimo periodo dell’art. 15, comma 1, lett. b, del TUIR, dopo aver precisato che in caso di mutuo cointestato a entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi, stabilisce altresì che, in caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote”. Volendo ampliare il discorso, lo stesso criterio di “trasferibilità” dello sgravio fiscale, lo ritroviamo in molte altre casistiche. A parte il mutuo, infatti, le spese per le quali spetta una detrazione d’imposta sebbene siano state sostenute per familiari fiscalmente a carico, sono le seguenti:
- sanitarie, anche per portatori di handicap;
- per veicoli adattati per portatori di handicap;
- per l’acquisto di cani guida;
- per l’assicurazione sulla vita, contro gli infortuni, l’invalidità e la non autosufficienza;
- per l’istruzione
- per gli addetti all’assistenza personale;
- per attività sportive praticate dai ragazzi;
- per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede;
- per contributi per il riscatto della laurea relativi al familiare che non ha iniziato l’attività lavorativa e non risulta iscritto alla previdenza obbligatoria;
- per la frequenza ad asili nido.
Torniamo allora ai mutui. Il Tuir (comma 1-ter dell’art. 15) riconosce anche “la detrazione del 19 per cento per gli interessi passivi e relativi oneri accessori corrisposti in dipendenza di mutui ipotecari stipulati per la costruzione (o ristrutturazione, ndr) dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore a euro 2.582,28. Ciò premesso – specifica l’Agenzia – si ritiene che, in mancanza di una disposizione analoga a quella introdotta dalla legge n. 388 del 2000 in relazione alle tipologie di mutuo contemplate dalla lettera ‘B’ dell’art. 15, comma 1, del Tuir, in caso di mutuo contratto per la costruzione dell’abitazione principale, la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico non può essere portata in detrazione dall’altro coniuge”. Prevale in sostanza lo stesso criterio adottato col bonus ristrutturazioni e con le spese per il risparmio energetico, rispettivamente il 50 e 65 per cento, prorogati sino al 31 dicembre 2015, che non ammettono la possibilità per uno dei coniugi di portarsi in detrazione la quota di spesa sostenuta o comunque intestata all’altro coniuge a carico.