È in vigore da oggi 11 giugno il decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 di ieri.
OBBLIGO DI PUNTI DI RICARICA E DI INFRASTRUTTURE DI CANALIZZAZIONE NEGLI EDIFICI. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate una serie di modificazioni. Il comma 1-bis e' sostituito dai seguenti:
«1-bis. Negli edifici di nuova costruzione, negli edifici sottoposti a ristrutturazione importante e negli edifici non residenziali dotati di piu' di venti posti auto sono rispettati i seguenti criteri di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici:
a) negli edifici non residenziali di nuova costruzione e negli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, dotati di piu' di dieci posti auto, sono installati:
1) almeno un punto di ricarica ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE;
2) infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per almeno un posto auto ogni cinque, al fine di consentire anche in una fase successiva di installare ulteriori punti di ricarica per veicoli elettrici;
b) l'obbligo di cui alla lettera a) si applica qualora:
1) il parcheggio sia situato all'interno dell'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio; o
2) il parcheggio sia adiacente all'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio;
c) entro il 1° gennaio 2025, negli edifici non residenziali dotati di piu' di venti posti auto, e' installato almeno un punto di ricarica ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE;
d) negli edifici residenziali di nuova costruzione e negli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, dotati di piu' di dieci posti auto, sono installate, in ogni posto auto, infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, al fine di consentire anche in una fase successiva di installare punti di ricarica per veicoli elettrici ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE;
e) l'obbligo di cui alla lettera d) si applica qualora:
1) il parcheggio e' situato all'interno dell'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendono il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio; o
2) il parcheggio e' adiacente all'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendono il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio;
f) le disposizioni di cui alle lettere da a) a e) non si applicano nel caso in cui:
1) l'obbligo insista su edifici di proprieta' di piccole e medie imprese, quali definite al titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, e da esse occupati;
2) con riguardo esclusivo alle lettere a) e d), siano state presentate domande di permesso a costruire o domande equivalenti entro il 10 marzo 2021;
3) le infrastrutture di canalizzazione necessarie si basino su microsistemi isolati e cio' comporti problemi sostanziali per il funzionamento del sistema locale di energia e comprometta la stabilita' della rete locale;
4) il costo delle installazioni di ricarica e di canalizzazione superi il 7% del costo totale della ristrutturazione importante dell'edificio;
5) l'obbligo insista su edifici pubblici che gia' rispettino requisiti comparabili conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE.
Il successivo comma 1-ter stabilisce che “I decreti di cui al comma 1 definiscono le modalita' attuative degli obblighi di cui al comma 1-bis, nonche' le caratteristiche tecniche dei punti di ricarica e delle infrastrutture di canalizzazione, tenendo conto del rapporto tra costi e benefici per il destinatario dell'obbligo e inoltre definiscono:
a) le modalita' con cui sono raccolti i dati relativi ai punti di ricarica installati, con particolare riferimento a quelli accessibili al pubblico, al fine di favorirne e promuoverne l'utilizzo da parte della collettivita', anche sfruttando la Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257;
b) misure volte a favorire la semplificazione dell'installazione di punti di ricarica negli edifici residenziali e non residenziali nuovi ed esistenti e il superamento di eventuali ostacoli normativi, anche relativi a procedure di autorizzazione e di approvazione;
c) misure per la promozione della mobilita' dolce e verde e la pianificazione urbana.”
In allegato il nuovo decreto legislativo pubblicato in G.U.
Leggi anche: “Attestato di Prestazione Energetica (APE), rilascio e affissione: novità nel nuovo decreto legislativo”