Con deliberazione di Giunta Comunale n. 284 del 29.12.2017 e determine dirigenziali n. 182 del 22.01.2018 e n. 1423 del 29.05.2018 il Comune di Campobasso ha indetto una procedura aperta in unico grado per l’aggiudicazione del Concorso di idee denominato “Scuole Sicure” per la progettazione di scuole innovative.
In data 23.07.2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Bando di gara avente ad oggetto l'acquisizione di tre proposte progettuali relative alla realizzazione dei lavori, con l’individuazione di un soggetto vincitore, a cui riconoscere un premio di € 3.000,00 e, previa procedura negoziata senza pubblicazione di bando, l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché il coordinamento della sicurezza in fase progettuale.
Con un unico motivo di ricorso, articolato sotto diversi profili, si deducono i vizi (di violazione di legge e di eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, sviamento dal fine pubblico perseguito) della determinazione dirigenziale n. 3030 del 2019 (e degli atti ad essa connessi) con cui il R.T.I. Iosue veniva dichiarato vincitore del concorso di idee indetto con il suddetto bando.
Nella sentenza n. 91/2020 pubblicata l'11 marzo, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, Sezione Prima, ha richiamato la disciplina sul concorso di idee contenuta nell’art. 156 comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016. Tale disposizione, in particolare, prevede che “(…) il concorrente propone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i lavori nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiori a quelli richiesti per il progetto di fattibilità tecnica ed economica (…)”.
Quindi, evidenzia il Tar Molise, “Nel concorso di idee ai concorrenti può essere richiesta una mera “proposta ideativa”, un’idea progettuale in una fase embrionale che può evolvere secondo differenti sviluppi e non un progetto definito in ogni suo aspetto.
Ne consegue che le valutazioni effettuate dalla Commissione di gara del concorso in oggetto possono essere censurate solo ove si pongano in contraddizione con quanto richiesto del bando di gara o da specifiche disposizioni di legge e non certo se riguardanti il merito dell’attività amministrativa”.
In allegato la sentenza