La Camera dei deputati ha inserito nel “Decreto Bollette” (DL n. 17/2022, detto anche “Decreto Energia”) una norma – comma 5-bis dell'articolo 28 – che reca modifiche agli articoli 3 e 10 del D.P.R. n. 380 del 2001 (Testo unico dell’edilizia).
In particolare, si precisa che tra gli interventi di ristrutturazione edilizia (considerati tali ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria) ivi disciplinati non rientrano quelli riferiti ad edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 142/2004.
Di conseguenza, sono subordinati a permesso di costruire anche gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, ricadenti nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria.
“Atteso che la norma modifica le tipologie di interventi edilizi considerati di ristrutturazione edilizia andrebbe chiarito se tale modifica possa ampliare gli interventi oggetto di agevolazione fiscale e determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica qualora le agevolazioni medesime non siano concesse entro limiti massimi di importo”, chiede il servizio Bilancio del Senato nelle note di lettura che accompagnano il disegno di legge di conversione del provvedimento.