L'assenza del codice Ateco dell'attività prevalente esercitata dall'elenco allegato al provvedimento governativo di riferimento non consente di usufruire del credito d'imposta per le imprese “gasivore”, che è pari al 10% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre dell'anno 2022, qualora il prezzo abbia subìto un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso trimestre dell’anno 2019.
Lo ha precisato l'Agenzia delle entrate nella risposta n. 18 del 13 gennaio 2023.
IN ALLEGATO la risposta dell'AdE.