In caso di interventi che prevedono demolizione e ricostruzione, pur mantenendo la stessa volumetria, non si può ottenere la detrazione del 'Sismabonus'. A sostenerlo è l'Agenzia delle Entrate dell'Emilia Romagna che, rispondendo ad alcuni quesiti posti da un contribuente intenzionato a ristrutturare un fabbricato in zona sismica 2, a ribadito come qualsiasi intervento che preveda la messa in atto di misure antisismiche ma che preveda un'opera di demolizione non rientra nelle agevolazioni previste dal Sismabonus. La detrazione, che è stata rafforzata grazie alla Legge di Bilancio 2017 e prorogata al 31 dicembre 2021, secondo le Entrate è richiedibile soltanto in caso di opere di consolidamento dell'edificio esistente, anche se l'intervento rientra nella definizione di ristrutturazione edilizia, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettera d), Dpr 380/2001.
L'intervento può godere della detrazione per la ristrutturazione o per il risparmio energetico ma è esclusa quella relativa al Sismabonus.
Solo per interventi di consolidamento di edifici esistenti
L'Agenzia spiega che l'agevolazione non può spettare perché la "formulazione letterale della norma (articolo 1 della Legge di Bilancio 2017) porta a ritenere che gli interventi agevolati debbano riguardare il consolidamento dell'edificio esistente e non la costruzione di un edificio che, in ogni caso, deve rispondere a determinati standard, anche di sicurezza sismica, sia che si tratti di un edificio esistente sia di nuova costruzione".