Con la circolare dell'8 agosto 2020, n. 24/E, l'Agenzia delle Entrate ha precisato (al paragrafo 1.2) che il "Superbonus, inoltre, non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali, inoltre, non possono esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito" e che, pertanto, le disposizioni di cui ai citati articoli 119 e 121 del decreto Rilancio non si applicano agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) mobiliari ed immobiliari (della cui categoria fa parte, per l'appunto, anche la società istante). Ciò in quanto tali soggetti, pur rientrando nel novero di coloro che sono soggetti all'IRES ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, non sono tuttavia soggetti alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive in base al combinato disposto degli articoli 6, comma 1, del decreto legge del 25 settembre 2001, n. 351, e 73, comma 5-quinquies, del TUIR.
Lo ha ricordato l'Agenzia delle entrate nella Risposta n. 372 del 25 maggio 2021, avente ad oggetto “Articolo 14, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63. Ambito soggettivo: organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR)”.
Nel caso di specie, il Fisco osserva che non assume rilevanza la circostanza che la società istante sia, invece, soggetto Irap e soggetto passivo IVA, in quanto la possibilità di applicare le disposizioni di cui ai citati articoli 119 e 121 del decreto Rilancio attiene, come sopra precisato, esclusivamente alla modalità di determinazione delle imposte sui redditi nel cui ambito operano le detrazioni dall'imposta lorda.
L'Agenzia delle entrate ritiene che ad analoga conclusione si debba pervenire con riferimento a tutte le fattispecie elencate nel citato comma 2 dell'articolo 121 del decreto Rilancio. Pertanto, anche con riferimento agli interventi volti alla riqualificazione energetica ed al recupero delle facciate degli immobili, non si ritiene consentita la fruizione delle corrispondenti detrazioni qui in esame neppure attraverso una delle modalità alternative previste (ossia la cessione del credito o il c.d. "sconto in fattura").
In allegato la Risposta n. 372 del 25 maggio 2021