Fisco

No all'ecobonus e al bonus facciate per interventi realizzati da una società “ReoCo”

Agenzia delle entrate: è esclusa dalle due agevolazioni la società veicolo di appoggio (ReoCo) costituita nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione immobiliare

mercoledì 16 giugno 2021 - Redazione Build News

bonus-facciate

“Considerato il peculiare regime giuridico-fiscale che caratterizza la società istante, in quanto società veicolo di appoggio (ReoCo) costituita nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione immobiliare ai sensi dell'articolo 7.1, comma 4, della legge n. 130 del 1999, si ritiene che la stessa istante non possa accedere alle agevolazioni bonus facciate ed ecobonus, in relazione agli interventi sul fabbricato detenuto in funzione dell'operazione di cartolarizzazione sovrastante”.

Così l'Agenzia delle entrate nella Risposta n. 415/2021 pubblicata oggi 16 giugno.

Nel caso di specie, l'istante risulta proprietario, in forza di decreto di trasferimento del Tribunale di ... ai sensi dell'articolo 590-bis del codice di procedura civile, di un fabbricato composto di n. ... unità immobiliari, attualmente in corso di valorizzazione. Al riguardo, l'istante riferisce che sul fabbricato in questione saranno effettuati una serie di interventi - i quali presenteranno tutti i requisiti oggettivi per fruire delle agevolazioni c.d. bonus facciate ed ecobonus (questione da cui esula il presente parere) - ponendo il dubbio circa la spettanza delle agevolazioni in parola dal punto di vista soggettivo.

La società interpellante si qualifica come real estate owned company (ReoCo), vale a dire come società veicolo di appoggio nell'ambito di una cartolarizzazione immobiliare, ai sensi del citato comma 4 dell'articolo 7.1 della legge n. 130 del 1999, la cui attività "esclusiva" si limita al compito di acquisire, gestire e valorizzare gli immobili e gli altri beni e diritti concessi o costituiti a garanzia dei crediti cartolarizzati (che, infatti, costituiscono patrimonio separato).

Gli eventuali investimenti operati da tali SPV, dunque, sono operati nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione, per generare i flussi di cassa necessari al rimborso dei titoli emessi dalla società di cartolarizzazione, mediante la valorizzazione o cessione degli immobili costituenti il patrimonio destinato ai sensi del citato comma 4.

In allegato la risposta

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