Sentenze

Non necessita del permesso di costruire il pergolato sul quale installare pannelli fotovoltaici

La sua realizzazione è riconducibile al concetto di attività edilizia libera di cui all’art. 6 del T.U. Edilizia, dice una recente sentenza del Tar Puglia

giovedì 30 aprile 2020 - Redazione Build News

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La realizzazione di un pergolato, sul quale installare pannelli fotovoltaici destinati a produrre energia elettrica per il consumo proprio, rientra nel concetto di pertinenza urbanistica, con la conseguenza che la sua realizzazione non richiede permesso di costruire essendo riconducibile al concetto di attività edilizia libera di cui all’art. 6 del T.U. Edilizia (D.P.R. 380/2001).

Lo ha precisato il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) nella sentenza n. 531/2020 pubblicata il 23 aprile.

Il Tar Puglia rileva che già la giurisprudenza amministrativa, prima della novella introdotta all’articolo 6 del precitato DPR aveva stabilito che “la realizzazione di un pergolato sul lastrico solare di un edificio esistente, ancorché destinato a sostenere un impianto di produzione di energia elettrica, costituisce opera edilizia soggetta al regime delle opere assentibili ex art. 22 d.P.R. 380/01. Infatti l'installazione di pannelli fotovoltaici si considera attività edilizia libera, che non richiede un titolo edilizio, solo se i pannelli sono aderenti o integrati nei tetti o coperture di edifici esistenti” ( T.A.R., Bari , sez. III , 15/06/2015 , n. 883).

Questa chiave di lettura risulta confermata dall’art. 3 del d.lgs. 25 novembre 2016, n.222, che ha modificato l’art. 6 del Testo Unico in materia edilizia il cui articolato normativo si arricchisce di un comma e-quater, a mente del quale i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

In allegato la sentenza

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