Con la sentenza n. 11831/2015 depositata il 17 ottobre, il Tar Lazio (Sezione Prima Quater) ribadisce che l'intervento edilizio comportante esclusivamente una diversa distribuzione degli spazi interni non necessita del permesso di costruire.
Infatti, "è da escludersi che integri aumento volumetrico, il quale richiede il permesso di costruzione, ogni diversa distribuzione in vani, per numero e ampiezza, della identica superficie totale calpestabile" (cfr. Cass., sentenza n. 37713 dell'1 ottobre 2012; Tar Lazio II, 6 maggio 2014 n. 4707).
TESTO UNICO EDILIZIA. L'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, alla lett. b) qualifica come interventi di manutenzione straordinaria "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso", e alla lett. d) qualifica come interventi di ristrutturazione edilizia "gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente".
Dal combinato disposto degli articoli 10, comma 1, e 22, comma 1, del D.P.R. n. 380/001 si desume che tali interventi, qualora non comportino modifiche del volume e delle superfici o mutamenti della destinazione d'uso, non sono subordinati al preventivo rilascio del permesso di costruire, bensì alla presentazione di una D.I.A., diversamente dal caso in cui la diversa distribuzione degli spazi interni si inserisca in un più articolato complesso di interventi di ristrutturazione e , comportando la configurazione, nel complesso, di un organismo nuovo necessiti del previo rilascio del permesso di costruire.
IL CASO IN ESAME. Nel caso di specie – osserva il Tar Lazio - risulta realizzato un mero spostamento di tramezzi che, anche considerate le dimensioni dell’immobile, non ha determinato alcuna modificazione delle superfici; né, combinandosi con ulteriori interventi di ristrutturazione, ha determinato la configurazione complessiva di un nuovo organismo edilizio.
Ne consegue che tali interventi avrebbero potuto essere realizzati previa presentazione di d.i.a., in assenza della quale, il Comune avrebbe dovuto comminare una sanzione pecuniaria e non già la sanzione della demolizione.