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Normativa ErP: dal 26 settembre 2018 solo caldaie e scaldabagni a basse emissioni

Gli apparecchi a gas di nuova produzione dovranno garantire emissioni di NOx non superiori a 56 mg/kWh

venerdì 14 settembre 2018 - Redazione Build News

DB

A partire dal 26 settembre 2015, in Europa è entrato in vigore un nuovo modo per valutare le prestazioni di prodotti e sistemi di climatizzazione. Si tratta dell’applicazione dei Regolamenti ErP o Ecodesign che hanno individuato nuovi requisiti minimi prestazionali dei prodotti per riscaldamento (leggi qui).

La Fase 1, iniziata proprio il 26 settembre 2015, ha imposto l’obbligo di produrre apparecchi in grado di assicurare specifici standard di efficienza energetica. Da qui l'obbligo, per tutti i prodotti destinati al riscaldamento e/o alla produzione di acqua sanitaria con potenza termica nominale inferiore o pari a 70 kW, di possedere un'etichetta energetica che ne evidenzi la classe di efficienza. Sempre a partire da settembre 2015, per i prodotti destinati al riscaldamento e combinati, è scattato anche l’obbligo del superamento di specifici limiti di efficienza stagionale. Queste soglie sono valide su tutto il territorio della Comunità Europea per i prodotti con potenza termica nominale uguale o inferiore a 400 kW e impediscono l’immissione sul mercato dei prodotti meno efficienti.

EMISSIONI DI OSSIDI DI AZOTO. Il percorso però non si è concluso con l’attuazione degli obblighi previsti a partire dal 2015, ma la Comunità Europea - già allora - aveva messo in atto un ulteriore step che scatterà il 26 settembre 2018. A partire da questa data, infatti, le emissioni di ossidi di azoto, espresse in diossido di azoto, per le caldaie per il riscaldamento d’ambiente e miste che utilizzano combustibili gassosi, non dovranno oltrepassare la soglia di 56 mg/kWh di combustibile di alimentazione in termini di GCV, mentre per gli apparecchi dello stesso tipo, ma alimentati con  combustibili liquidi, il valore da rispettare è 120 mg/kWh. Gli scaldacqua istantanei inoltre devono rispettare - in base al profilo di carico - una determinata efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua ancora più severa.

L’obbligo riguarderà ovviamente i fabbricanti, mentre i rivenditori e i grossisti che hanno nei propri magazzini apparecchi acquistati prima del 26 settembre 2018 non avranno limiti temporali alla vendita di questi apparecchi. Il rispetto di tutte le prescrizioni regolamentarie è quindi demandato all’esclusiva responsabilità dei fabbricanti. E' logico che i tecnici dovranno operare in piena sintonia con l’ordinamento comunitario, per cui diviene essenziale conoscere le caratteristiche tecniche dei prodotti che si andranno a installare per evitare di incorrere in errore.

ULTIMA SCADENZA. Un aggiornamento del regolamento, con criteri ancor più restrittivi, dovrebbe essere introdotto a partire dal 26 settembre 2019.

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