Sono pervenute al Dipartimento dei vigili del fuoco alcune richieste di chiarimento sulle norme di sicurezza antincendio applicabili alla realizzazione delle gallerie ferroviarie che hanno diretto impatto anche sui procedimenti di prevenzione incendi previsti dal DPR 151/11.
Su tali tematiche, la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco si è già espressa con nota prot. n. 14859 del 06.11.2017 indirizzata alla Commissione per le gallerie ferroviarie ex art 8 del DM 28.10.2005.
I contenuti di tale nota sono sintetizzati in una nuova nota della Direzione centrale, che riportiamo.
La normativa italiana, al momento cogente è rappresentata dal Decreto Ministeriale sulla Sicurezza nelle Gallerie Ferroviarie del 28/10/2005 (pubblicato in G.U.R.I. n. 83 del 08/04/2006).
La Commissione Europea (EC) ha elaborato la Specifica tecnica d’Interoperabilità sulla Sicurezza in Galleria (Safety in Railway Tunnels – d’ora in poi STI/SRT), approvata con il REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2014 ed entrata in vigore negli Stati Membri a partire dal 1° gennaio del 2015.
Nelle more dell’emanazione di una norma di aggiornamento che armonizzi la normativa italiana con le norme di interoperabilità si ritiene che sia il D.M. 28/10/2005 che le STI/SRT possano essere considerate validi riferimenti applicabili in maniera alternativa.
Resta inteso che il progettista dovrà dimostrare la conformità del progetto a tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa scelta come riferimento.