Nel Bollettino Ufficiale n. 8/Sez. gen. del 20/02/2020 della Regione Trentino Alto Adige è stato pubblicato il decreto del presidente della Provincia autonoma di Bolzano del 13 febbraio 2020, n. 9, recante “Regolamento sull’armatura minima per strutture massicce in calcestruzzo”.
Questo regolamento determina il contenuto minimo di armatura per la realizzazione di opere massicce di calcestruzzo per opere di protezione, come briglie e traverse, contrafforti, setti portanti massicci e simili, nonché per le opere ingegneristiche in genere; esso integra le disposizioni vigenti sul dimensionamento e sulla realizzazione di opere in calcestruzzo.
NOZIONI DI BASE. Per la determinazione dell’armatura minima e per l’esecuzione di opere in calcestruzzo non armato va fatto riferimento alle NTC 2018.
Secondo il capitolo 12 delle NTC 2018, in mancanza di specifiche indicazioni desumibili dalle stesse, possono essere applicati anche altri codici internazionali in vigore, purché sia dimostrato che garantiscano livelli di sicurezza non inferiori a quelli delle NTC. Per le briglie si applicano in particolare:
a) con riguardo alle opere di calcestruzzo non armato o debolmente armato, il capitolo 12 della norma UNI EN 1992-1-1:2005;
b) per l’impiego di calcestruzzo non armato o debolmente armato per la costruzione di briglie, il documento normativo austriaco ONR 24802.
REGOLAMENTO IN VIGORE DAL 21 FEBBRAIO. Il presente decreto è entrato in vigore il 21 febbraio scorso, cioè il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
In allegato il Regolamento