Sulla Gazzetta Ufficiale n.98 del 14 aprile è stato pubblicato il decreto 6 aprile 2020, recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e modifiche alla sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015”.
Con questo provvedimento il Ministero dell'Interno ha approvato le norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido di cui all'allegato 1, che si possono applicare agli asili nido con oltre 30 persone presenti, di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuati con il numero 67, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelli di nuova realizzazione.
Le norme tecniche si possono applicare alle suddette attività in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014.
MODIFICHE AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 3 AGOSTO 2015. All'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», e' aggiunto il capitolo «V.9 - Asili nido», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le suddette attivita'.
All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, sono eliminate le parole «ad esclusione degli asili nido».
All'art. 2-bis, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, sono eliminate le parole «ad esclusione degli asili nido».
All'art. 5, comma 1-bis, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, dopo la lettera r), e' aggiunta la seguente lettera: «s) decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014 recante "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido"».
MODIFICHE ALLA SEZIONE V DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 3 AGOSTO 2015. E' approvato l'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, contenente le modifiche alla sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.
NORME FINALI. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
In allegato il decreto con gli allegati 1 e 2